(Annesso B.3-art. 7)
                             Articolo 7 
   Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle
condizioni di cui all'articolo 29  della  presente  Convenzione,  per
quanto riguarda: 
   a) un massimo di tre gruppi di merci, tra quelli dell'articolo 2; 
   b) l'articolo 5, paragrafo 1 del presente Annesso.