(Annesso B.4-art. 4)
                             Articolo 4 
   1. Il termine di riesportazione delle merci di cui all'articolo 1,
paragrafo 1 del presente Annesso e' di dodici mesi almeno a decorrere
dalla data di ammissione temporanea. 
   2. Il  termine  di  riesportazione  dei  mezzi  di  produzione  di
sostituzione e'  di  almeno  sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
ammissione temporanea.