Articolo 4 1. Il termine di riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente Annesso e' di dodici mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Il termine di riesportazione dei mezzi di produzione di sostituzione e' di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.