(Annesso B.5-art. 2)
                             Articolo 2 
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente  all'articolo  2
della presente convenzione: 
a) le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici  o
culturali; 
b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e  didattico
   vincolato al regime  dell'ammissione  temporanea  ai  sensi  della
   lettera a), nonche' gli utensili appositamente progettati  per  la
   manutenzione, il controllo, la calibratura o  la  riparazione  del
   predetto materiale.