Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali; b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonche' gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.