(Annesso B.5-art. 3)
                             Articolo 3 
Per poter  beneficiare  delle  agevolazioni  accordate  dal  presente
allegato: 
a) le merci importate  a  fini  educativi,  scientifici  o  culturali
   devono appartenere ad una persona stabilita fuori  del  territorio
   di  ammissione  temporanea  ad   essere   importate,   in   numero
   ragionevole, da istituti riconosciuti,  tenuto  conto  della  loro
   destinazione.  Esse  non   devono   essere   utilizzate   a   fini
   commerciali; 
b) il materiale per il conforto dei marittimi deve essere  utilizzato
   a  bordo  di  navi  straniere  adibite   al   traffico   marittimo
   internazionale o temporaneamente sbarcato da una nave  per  essere
   utilizzato  a  terra  dall'equipaggio,  o  importato  per   essere
   utilizzato in luoghi di ritrovo, circoli e locali  di  ricreazione
   per marittimi gestiti da organismi ufficiali o  da  organizzazioni
   religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e in luoghi  di
   culto in cui si celebrano regolarmente funzioni  religiose  per  i
   marittimi.