(Annesso B.5-art. 6)
                             Articolo 6 
Ciascuna Parte contraente ha il diritto  di  formulare  una  riserva,
alle condizioni di cui all'articolo 29  della  presente  convenzione,
nei  confronti  delle  disposizioni  dell'articolo  4  del   presente
allegato, relativamente al materiale scientifico e didattico.