(Annesso B.6-art. 1)
                             ANNESSO B.6 
   ANNESSO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI ED ALLE 
                  MERCI IMPORTATE A SCOPO SPORTIVO 
                           Articolo primo 
   Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: 
   a) l'espressione "viaggiatore" significa: 
   ogni persona che entra temporaneamente nel territorio di una Parte
contraente in cui non ha la residenza abituale  a  fini  di  turismo,
sport, affari, riunioni professionali, motivi di  salute,  di  studio
ecc. 
   b) l'espressione "effetti personali" significa: 
   tutti gli articoli nuovi o  usati,  di  cui  un  viaggiatore  puo'
ragionevolmente avere  bisogno  per  suo  uso  personale  durante  il
viaggio, in considerazione di tutte le circostanze di questo viaggio,
ad esclusione di ogni merce importata a fini commerciali.  Un  elenco
illustrativo degli effetti personali e' riportato nell'Appendice I al
presente Annesso; 
   c) "Merci importate a scopo illustrativo": 
   articoli  sportivi  ed  altro  materiale   destinato   ad   essere
utilizzato  da  viaggiatori  nel   corso   di   competizioni   o   di
dimostrazioni sportive o a fini di addestramento  sul  territorio  di
ammissione temporanea. Un elenco illustrativo di  tali  merci  figura
all'Appendice II al presente Annesso.