(Annesso B.6-art. 3)
                             Articolo 3 
   Alla fine di poter beneficiare  delle  agevolazioni  concesse  dal
presente Annesso: 
   a) gli effetti personali devono essere importati  dal  viaggiatore
sulla sua persona o nei suoi bagagli (accompagnati o non); 
   b) le merci importate a scopo sportivo debbono appartenere ad  una
persona avente sede o residente fuori del  territorio  di  ammissione
temporanea  e  essere  importate  in  quantitativi   ragionevoli   in
considerazione della loro destinazione.