Articolo 3 Alla fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o nei suoi bagagli (accompagnati o non); b) le merci importate a scopo sportivo debbono appartenere ad una persona avente sede o residente fuori del territorio di ammissione temporanea e essere importate in quantitativi ragionevoli in considerazione della loro destinazione.