(Annesso B.6-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
   1. L'ammissione temporanea degli  effetti  personali  e'  concessa
senza bisogno di documento doganale  e  di  garanzia  salvo  per  gli
articoli che comportano un importo elevato di dazi di importazione. 
   2. Un  inventario  delle  merci  nonche'  un  impegno  scritto  di
riesportazione possono nella misura del  possibile  essere  accettati
per le merci importate a  scopo  sportivo,  in  luogo  del  documento
doganale e della formazione della garanzia.