Articolo 7 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Annesso abroghera' e sostituira', in conformita' con l'articolo 27 della presente Convenzione, l'attuazione degli articoli 2 e 5 della Convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo, New York, 4 giugno 1954, nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tale Convenzione.