(Annesso B.6-art. 7)
                             Articolo 7 
   All'atto  della  sua  entrata  in  vigore,  il  presente   Annesso
abroghera' e sostituira', in  conformita'  con  l'articolo  27  della
presente  Convenzione,  l'attuazione  degli  articoli  2  e  5  della
Convenzione sulle agevolazioni doganali a  favore  del  turismo,  New
York, 4 giugno 1954, nelle relazioni  tra  le  Parti  contraenti  che
hanno accettato il presente Annesso e che  sono  Parti  contraenti  a
tale Convenzione.