Art. 3.
  1.  Per  effetto  della  istituzione  della  suindicata  ragioneria
centrale, la dotazione organica della qualifica di dirigente generale
di  livello  C,  nel  ruolo  dei  dirigenti generali della Ragioneria
generale dello Stato, di cui al quadro H della tabella  VII  allegata
al  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata di una  unita'
con   funzioni  di  direttore  di  ragioneria  centrale  di  maggiore
importanza.
  2. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore nel
ruolo dei dirigenti amministrativi della  Ragioneria  generale  dello
Stato, di cui al quadro I della precitata tabella VII del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972, n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, e'  ridotta  complessivamente  di  una
unita'.
  3.  La  dotazione  organica  dei  posti di dirigente superiore e di
primo dirigente relativa alla ragioneria centrale presso il Ministero
dei trasporti e  della  navigazione,  come  sopra  modificata,  sara'
conformata  in modo da tenere conto della soppressione delle predette
qualifiche dirigenziali operata dall'art. 15 del decreto  legislativo
3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, all'atto della
rideterminazione degli uffici dirigenziali della Ragioneria  generale
dello  Stato  da  effettuarsi  ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del
predetto decreto legislativo.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  D.P.R.  n.  748/1972  reca  la  disciplina  delle
          funzioni  dirigenziali  nelle  amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo.
             - Si riporta il testo degli articoli 6, 15, 30 e 31  del
          D.Lgs. n.  29/1993, gia' citato in nota alle premesse:
             "Art.  6  (come  sostituito  dall'art.  4  del  D.Lgs n.
          546/1993) (Individuazione di uffici e piante organiche).  -
          1.  Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di livello dirigenziale generale e delle relative  funzioni
          e'  disposta  mediante regolamento governativo, su proposta
          del Ministro competente, d'intesa  con  la  Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e con il  Ministro  del  tesoro.  L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle   relative   funzioni  e'  disposta  con  regolamento
          adottato  dal  Ministro   competente,   d'intesa   con   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2.  Il  parere  del  Consiglio  di Stato sugli schemi di
          regolamento di cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni
          dalla  ricezione  della richiesta. Decorso tale termine, il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza  delle  piante  organiche e' determinata previa
          verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  formulata  d'intesa con il Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa    informazione    alle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la  definizione  delle  piante  organiche comporti maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".
             "Art. 15 (come sostituito  dall'art.  4  del  D.Lgs.  n.
          470/1993)  (Qualifiche  dirigenziali  nonche'  di dirigente
          generale). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche,  anche  ad
          ordinamento   autonomo,  la  dirigenza  si  articola  nelle
          qualifiche di  dirigente  e,  ove  prevista  da  specifiche
          disposizioni  legislative  statali,  di dirigente generale,
          quest'ultima articolata nei livelli  di  funzione  previsti
          dalle  vigenti  disposizioni.  Restano salve le particolari
          disposizioni  concernenti   le   carriere   diplomatica   e
          prefettizia  e  le  carriere delle Forze di polizia e delle
          Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche  ad
          ordinamento   autonomo,  e'  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 6.
             2.  Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di   ricerca   e
          sperimentazione  nonche'  negli  altri istituti pubblici di
          cui al sesto comma dell'art.   33  della  Costituzione,  le
          attribuzioni   della   dirigenza   amministrativa   non  si
          estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
             3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla
          direzione  del  dirigente  generale,  il dirigente preposto
          all'ufficio di piu' elevato  livello  e'  sovraordinato  al
          dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".
             "Art.  30  (come  sostituito  dall'art. 10 del D.Lgs. n.
          470/1993) (Individuazione di  uffici  e  piante  organiche;
          gestione  delle  risorse  umane).  -  1. Le amministrazioni
          pubbliche   individuano   i   propri   uffici   e,   previa
          informazione  alle rappresentanze sindacali di cui all'art.
          45, comma 8, definiscono le relative piante  organiche,  in
          funzione  delle  finalita'  indicate all'art. 1, comma 1, e
          sulla base dei criteri di cui all'art. 5.  Esse  curano  la
          ottimale  distribuzione  delle  risorse umane attraverso la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale.
             2.  Per  la  ridefinizione  degli  uffici e delle piante
          organiche si procede periodicamente, e comunque a  scadenza
          triennale,  secondo  il  disposto  dell'art.  6  in  base a
          direttive  emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero  del  tesoro.  Restano  salve  le
          disposizioni  vigenti  per  la  determinazione delle piante
          organiche del personale degli istituti  e  scuole  di  ogni
          ordine e grado e delle istituzioni educative".
             "Art.  31  (come  modificato  dall'art. 11 del D.Lgs. n.
          470/1993)  (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali   e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto).  - 1. In sede di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comando,  distacco e con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
                b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione
          dei propri uffici e delle piante organiche in relazione  ai
          criteri  di  cui  all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche'
          alla esigenza di integrazione per obiettivi  delle  risorse
          umane  e  materiali,  evitando  le eventuali duplicazioni e
          sovrapposizioni di funzioni ed al fine  di  conseguire  una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,   delle   dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale, in misura non inferiore al dieci  per  cento,
          riservando  un  contingente  di  dirigenti  per l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche con  riferimento  ai  principi  ed  ai
          criteri  fissati  nel  titolo  I del presente decreto ed in
          particolare negli articoli 4, 5 e  7,  una  piu'  razionale
          assegnazione   e   distribuzione   dei  posti  delle  varie
          qualifiche per ogni singola unita' scolastica,  nel  limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2.  Sulla  base  di  criteri  definiti, previo eventuale
          esame  con   le   confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale, di cui all'art. 45,
          comma 8, e secondo le modalita'  di  cui  all'art.  10,  le
          amministrazioni  pubbliche  determinano i carichi di lavoro
          con  riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e   di
          operazioni  per  unita'  di personale prodotti negli ultimi
          tre anni, ai tempi standard di esecuzione  delle  attivita'
          e,  ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni   informano   le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  di  cui
          all'art.  45,  comma  8,  sulla applicazione dei criteri di
          determinazione dei carichi di lavoro.
             3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma  1  sono
          trasmesse,   anche   separatamente,   alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  al  Ministero  del tesoro entro centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita'  e  nei  limiti  previsti dall'art. 6 quanto alle
          amministrazioni  statali,  comprese   le   aziende   e   le
          amministrazioni  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e con i
          provvedimenti  e  nei  termini  previsti   dai   rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5.  In  caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa diffida,  assume  in  via  sostitutiva  le
          iniziative  e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
          commi 1 e 3.
             6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni pubbliche  fintanto  che  non  siano  state
          approvate  le  proposte  di  cui al comma 1. Per il 1993 si
          applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge  19  settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate  dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
          Sono fatti salvi i contratti previsti  dall'art.  36  della
          legge  20  marzo  1975,  n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo
          sindacale reso esecutivo dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
             6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma
          1,   lettera   c),   e'   consentita   l'utilizzazione  nei
          provveditorati  agli  studi  di  personale  amministrativo,
          tecnico    ed   ausiliario   della   scuola   in   mansioni
          corrispondenti alla qualifica di  appartenenza;  le  stesse
          utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli
          studi   fino   al  limite  delle  vacanze  nelle  dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri  definiti  previo  esame  con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10
          e, comunque, con precedenza nei  confronti  di  chi  ne  fa
          richiesta".