Art. 16. 
(Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge 
31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art.  25,  comma
                        4, D.L. n. 331/1993). 
                             Privilegio 
 
  1.  Il  credito  dell'amministrazione  finanziaria  per  i  tributi
previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni
altro,  sulle  materie  prime,  sui  prodotti,  sui   serbatoi,   sul
macchinario  e  sul  materiale  mobile  esistenti  negli  opifici  di
produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprieta'  di
terzi. 
  2. Per i crediti derivanti  da  violazioni,  le  materie  prime,  i
prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile,  di  cui
al precedente comma, garantiscono  l'amministrazione  finanziaria,  a
preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle  multe,
delle  pene  pecuniarie  e  delle  spese  dovute  dai   colpevoli   o
responsabili civili a termini di legge. 
  3. I crediti vantati  dai  soggetti  passivi  dell'accisa  verso  i
cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi  hanno  assolto
tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa  ed  hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso  grado
del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del  codice  civile,
cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo  corrispondente
all'ammontare  dell'accisa,  qualora  questa  risulti   separatamente
evidenziata nella fattura relativa alla cessione. 
 
Nota all'art. 16:
             -  Il  testo  dell'art.  2752  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2752 (Crediti per tributi diretti  dello  Stato  e
          per tributi degli enti locali). - Hanno privilegio generale
          sui  mobili  del  debitore  i  crediti dello Stato per ogni
          tributo diretto, accettuato, quello fondiario, iscritti nel
          ruolo principale dell'anno  in  cui  l'esattore  procede  o
          interviene    nell'esecuzione   e   nel   ruolo   dell'anno
          precedente.
             Qualora si tratti di ruoli suppletivi, il privilegio non
          puo'  esercitarsi  per  un  importo  superiore   a   quello
          dell'ultimo biennio.
             Hanno  lo  stesso  privilegio, subordinatamente a quello
          dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi  dei
          Comuni  e  delle  Province,  previsti  dalla legge e per la
          finanza locale, esclusi i tributi indicati  dagli  articoli
          2771 e 2773".