Art. 19. 
  (Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 Art. 27, comma 3, lett. a), del 
                         D.L.vo n. 105/1990) 
                    Accertamento delle violazioni 
 
  1. L'accertamento delle violazioni  in  materia  di  imposte  sulla
produzione e sui  consumi  compete,  nei  limiti  delle  attribuzioni
stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4,  oltre  che  ai  pubblici
ufficiali indicati nel capo II del  titolo  II  della  stessa  legge,
anche ai funzionari dell'amministrazione  finanziaria.  La  direzione
compartimentale delle dogane e delle imposte indirette e'  competente
per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  relative   alle
violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate. 
  2. I processi verbali di  accertamento  dei  reati  sono  trasmessi
dagli agenti verbalizzanti  in  originale  all'autorita'  chiamata  a
giudicare ed in copia al competente ufficio tecnico  di  finanza,  il
quale, a sua volta,  liquidate  l'imposta  e  le  penalita',  curera'
l'invio di altre copie alla direzione compartimentale delle dogane  e
delle imposte indirette ed al ricevitore doganale. 
  3. I verbali di constatazione attinenti alle accise,  non  relativi
ad accertamento di reati, compilati  dalla  Guardia  di  finanza  nei
depositi fiscali sono trasmessi, in  copia,  all'ufficio  tecnico  di
finanza od alla dogana competenti. 
 
Nota all'art. 19:
             - Si riporta l'epigrafe della legge 7 gennaio  1929,  n.
          4;  "Norme  per la repressione delle violazioni delle leggi
          finanziarie".