Art. 40
                    Sottrazione all'accertamento
            o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali
            (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 -
              Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 -
     Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939)

  1.  E'  punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni
caso a lire 15 milioni, chiunque:
    a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali;
    b)  sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas
metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
    c)  destina  ad  usi  soggetti  ad  imposta od a maggiore imposta
prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
    d)  effettua  operazioni  di  miscelazione  non autorizzate dalle
quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella
assolta sui singoli componenti;
    e)  rigenera  prodotti  denaturati  per  renderne  piu' facile ed
elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
    f)  detiene  oli  minerali  denaturati  in  condizioni diverse da
quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
    g)   detiene   o  utilizza  prodotti  ottenuti  da  fabbricazioni
clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
  2.  La  multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere
a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati,
anche  a  quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime
in  corso  o  in  attesa  di  lavorazione, o comunque esistenti nella
fabbrica  o  nei  locali  in cui e' commessa la violazione; e, per le
violazioni  di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di
rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque
esitati,  anche  ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e'
commessa la violazione.
  3.  Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato
consumato.  La  fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi
diversi  da  quelli  dichiarati  nella  comunicazione  di  lavoro, se
prevista,  si  configura  come  tentativo  di  sottrarre  il prodotto
all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
  4. Se la quantita' di oli minerali e' superiore a 2.000 chilogrammi
la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
  5.  Se  la  quantita' di gas metano sottratto all'accertamento o al
pagamento  dell'accisa  e'  inferiore  a  5.000 metri cubi la pena e'
della  sola  multa  dal  doppio  al  decuplo  dell'imposta evasa, non
inferiore in ogni caso a lire un milione.
  6.  Per  le  violazioni  di  cui  alla lettera c) del comma 1 se la
quantita'  degli  oli  minerali  e'  inferiore  a  100 chilogrammi si
applica  esclusivamente  la  sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.