Art. 53. 
              (Artt. 2 e 4 T.U. energia elettrica 1924 
                Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940) 
             Denuncia di officina e licenza di esercizio 
  
  1. Chiunque  intenda  esercitare  una  officina  di  produzione  di
energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio, che, eseguita la verifica degli  impianti,
rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un  diritto
annuale. 
  2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati
fabbricanti, ai fini della imposizione,  gli  acquirenti  di  energia
elettrica: 
    a) che l'acquistano per farne rivendita; 
    b) che la utilizzano per uso proprio con impiego  promiscuo,  con
potenza impegnata superiore a  200  kW.  Gli  acquirenti  di  energia
elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza  impegnata
superiore a 200 kW possono  essere,  a  loro  richiesta,  considerati
fabbricanti  quando  l'energia  elettrica  venga   impiegata   previa
trasformazione o conversione comunque effettuata. Per  uso  promiscuo
s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
diversa tassazione. 
  3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli  esercenti
officine  di  produzione  di  energia  elettrica  non  sottoposta  ad
imposta, di cui all'art. 52, comina 3, e gli esercenti punti di presa
attuati sulle reti di interconnessione nazionale  al  solo  scopo  di
trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando
alla presa non segua la diretta utilizzazione. 
  4. La cessazione di attivita' di una officina fornita di licenza  e
le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa  devono
essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la
licenza, entro un  mese  dalla  data  in  cui  tali  eventi  si  sono
verificati. 
  5. Nel caso di  cessione  totale  o  parziale  di  una  officina  o
comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve
farne denuncia entro un  mese  dalla  data  in  cui  e'  avvenuta  la
cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia  una
nuova licenza, annullando  quella  intestata  alla  ditta  cessata  o
trasformata.