Art. 56.
 (Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio
     1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286)
                       Versamento dell'imposta

  1.  L'imposta e' versata dal fabbricante direttamente in tesoreria,
con diritto di rivalsa sui consumatori.
  2. I fabbricanti che presentano la dichiarazione bimestrale versano
l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre.
  3.  I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale
versano  l'imposta  in  rate di acconto bimestrali entro il giorno 20
del  mese  successivo  alla  scadenza  del bimestre solare, calcolate
sulla   base  dei  consumi  dell'anno  precedente;  il  versamento  a
conguaglio  deve  essere  effettuato  entro  il giorno 20 del mese di
marzo.  Le  somme  eventualmente  versate  in  piu'  del  dovuto sono
detratte dal successivo versamento di acconto.
  4.  Ogni  bolletta  di  pagamento  rilasciata  dal  fabbricante  ai
consumatori  deve  riportare  i  quantitativi  di  energia  elettrica
forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le
singole aliquote applicate.
  5.  Per  i  supplementi  di imposta derivanti dalla revisione delle
liquidazioni  delle  dichiarazioni  di  consumo, l'ufficio tecnico di
finanza emette avviso di pagamento.
  6.  I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7,
versano  il  canone  annuo  d'imposta  all'atto  della  stipula della
convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di
gennaio.
  7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora
e  gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle
accise.  Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le
disposizioni dell'art. 14.