Art. 12.
               Regolarizzazione per offerta di lavoro
  1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  gli  stranieri  presenti  in Italia alla medesima
data,  in  possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi
compresa  l'attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali
un  datore  di  lavoro  rilasci  dichiarazione  scritta della propria
disponibilita'    all'immediata    assunzione   regolare,   a   tempo
indeterminato  o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure
a  titolo  di  lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare
prestazioni  di  lavoro  subordinato  a  carattere  continuativo alle
dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia,
possono  richiedere  alla  questura  territorialmente  competente  un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  2.  Gli  stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in
atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
condizione  che  il  rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di
lavoro,  abbia  avuto  durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12
mesi  precedenti,  possono  richiedere alla questura territorialmente
competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.
  3.  Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e
2,  gli  uffici  delle  questure  rilasciano all'interessato apposita
ricevuta.
  4.  Copia  della  dichiarazione  resa  dal  lavoratore straniero e'
trasmessa  dalle  questure,  all'ispettorato provinciale del lavoro e
alla  sede  INPS  competente  per  territorio,  che  provvedono  alle
verifiche  previste  ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del
datore  di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio,
la  tipologia  e  le  modalita'  di impiego e, nel caso di rapporto a
tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.
  5.  Previa  verifica della sussistenza dei presupposti, la questura
rilascia permesso di soggiorno:
    a)  per  motivi  di  lavoro, della durata di due anni, in caso di
assunzione a tempo indeterminato;
    b)  per  motivi  di  lavoro, della durata di due anni, in caso di
assunzione  a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile
per la parte residuale della durata del contratto;
    c)  per  motivi  di lavoro, della durata equivalente a quella del
contratto  nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due
anni;
    d)  per  l'iscrizione  al collocamento, della durata di sei mesi,
nei  casi  di  cui  al  comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo
contratto  e'  stipulato  presso  l'ufficio  provinciale  del  lavoro
competente   per   territorio.  Gli  uffici  provinciali  del  lavoro
verificano   l'effettivo   avviamento   del  rapporto  di  lavoro  e,
periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto.
  6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare
all'INPS,  previa  comunicazione  all'ufficio  provinciale del lavoro
territorialmente competente:
    a)  la  somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di
anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
    b)  la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo
di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.
  7.  I  lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente
all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a
quattro mesi di contributi per la quota a loro carico.
  8.  Qualora  le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino
mendaci,  i  responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a
un  anno.  Alla  condanna,  anche se a pena sospesa condizionalmente,
consegue la revoca del permesso di soggiorno.
  9.  Gli  stranieri  che  ottengono la regolarizzazione ai sensi del
presente  articolo,  non  sono  punibili  per le violazioni pregresse
delle  norme  vigenti  in  materia  di  ingresso  e  soggiorno  degli
stranieri  e  sono  privi  di  effetti i provvedimenti amministrativi
assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.
  10.  I  datori  di  lavoro  che  provvedono  alla regolarizzazione,
secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro
irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme
di  soggiorno  e  di  lavoro compiute in relazione all'occupazione di
lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni
dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono
sanare  anche  la  loro  posizione debitoria nei confronti degli enti
previdenziali  e  assistenziali,  attraverso  il  versamento entro la
predetta  data  di  quanto  dovuto  a  titolo  di  contributi e premi
maggiorati del 5% annuo.
  11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali
in  materia  di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni
per  sanzioni  amministrative  e  per  ogni  altro  onere accessorio,
connessi  con le violazioni delle norme sul collocamento, nonche' con
la  denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi,
ivi  compresi  quelli  di  cui  all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma
13,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, e' prorogato di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  13.  Non  e'  soggetto  a sanzioni penali o amministrative chiunque
abbia  violato  disposizioni  in  materia di ospitalita' ai cittadini
stranieri  se,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  adempie  agli  obblighi  delle  disposizioni
medesime.
  14.  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano quando
sia  intervenuta  una  sentenza  di  condanna,  anche non definitiva,
pronunciata  in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno
dei  delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di procedura
penale,  ovvero  quando  il  richiedente  risulti  pericoloso  per la
sicurezza dello Stato.