Art. 12. Regolarizzazione per offerta di lavoro 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stranieri presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilita' all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento. 3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta. 4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, che provvedono alle verifiche previste ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalita' di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto. 5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti, la questura rilascia permesso di soggiorno: a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato; b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto; c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni; d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di sei mesi, nei casi di cui al comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo contratto e' stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto. 6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente: a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato; b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato. 7. I lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico. 8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno. 9. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni. 10. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5% annuo. 11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prorogato di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalita' ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.