Art. 3.
                       Previdenza e assistenza
  1.  In  considerazione della durata limitata dei contratti, nonche'
della  loro  specificita',  ai  lavoratori  di  cui all'articolo 2 si
applicano  le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
    b)  assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
    c) assicurazione contro le malattie;
    d) assicurazione di maternita'.
  2.  In  sostituzione  dei  contributi  per  l'assegno per il nucleo
familiare    e   per   l'assicurazione   contro   la   disoccupazione
involontaria,  il  datore  di  lavoro e' tenuto a versare all'INPS un
contributo  in  misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in
base  alle  condizioni  e alle modalita' stabilite per questi ultimi.
Tale  contributo  affluisce  al Fondo previsto dall'articolo 13 della
legge  30  dicembre  1986,  n.  943.  Nei limiti delle disponibilita'
assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di
carattere  socio-assistenziale  a  favore  dei  lavoratori  di cui al
presente decreto.
  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia
e  la  solidarieta'  sociale,  entro  sessanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti,
gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2.
  4.  Sulle  contribuzioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 si applicano le
riduzioni  degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
  5.  I  contributi  relativi  all'assicurazione  di  cui al comma 1,
lettera   a),   sono   trasferiti,   a   richiesta  dell'interessato,
all'istituto  o  ente  assicuratore  del  Paese  di  provenienza  del
lavoratore,  ovvero,  nei  casi in cui la materia non sia regolata da
accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato.
  6.  Il  datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di   carattere   stagionale,  uno  o  piu'  cittadini  di  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea  privi  di  permesso  di  soggiorno
temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato  o  annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dall'articolo 9
del presente decreto.