Art. 3. Previdenza e assistenza 1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonche' della loro specificita', ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita': a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternita'. 2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilita' assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarieta' sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2. 4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa. 5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.