Art. 6. Piano di automazione delle procedure 1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilita' con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti, e' informata l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.