Art. 6.
                Piano di automazione delle procedure
  1.  Il  Ministro  dell'interno  ed  il Ministro degli affari esteri
adottano,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   il  piano  generale  degli  interventi  per  il
perfezionamento  e  il completamento dell'automazione delle procedure
di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari
esteri  e  dell'interno,  nell'ambito  delle  compatibilita'  con  il
Sistema  informativo  previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno
1985  e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa
esecutiva  per  l'Italia  con  legge  30  settembre  1993,  n. 388, e
determinano   le  risorse  occorrenti,  per  ciascun  anno,  per  gli
adempimenti   di   rispettiva  competenza.  Dell'adozione  del  piano
generale,  dei  piani  di  esecuzione  e  dei  relativi contratti, e'
informata    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione.