Art. 8
             Repressione di attivita' dirette a favorire
                  l'illecito ingresso di stranieri
  1.  L'articolo  3,  comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, e' sostituito dai seguenti:
  "  8.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie  attivita'  dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello
Stato  dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in
violazione  delle disposizioni del presente decreto, e' punito con la
reclusione  da  uno  a  tre  anni  e  con la multa sino a lire trenta
milioni.  Se  il  fatto  e'  commesso, a fine di lucro, da tre o piu'
persone  in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o
piu'  persone, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e
della  multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto
e'  commesso  al  fine  di  reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione   o   allo  sfruttamento  della  prostituzione,  ovvero
riguarda  l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al
fine  di  favorirne  lo  sfruttamento, la pena e' della reclusione da
cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire
duecento milioni.
  8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 e' sempre disposta la confisca
del  mezzo  di  trasporto  utilizzato,  salvo  che si tratti di mezzo
destinato  a  pubblico  servizio o appartenente a persona estranea al
reato.".