Art. 8 Repressione di attivita' dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri 1. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dai seguenti: " 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto e' commesso, a fine di lucro, da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. 8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.".