Art. 9. Impiego illecito di manodopera straniera 1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni." sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.". 2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "e' punito con un ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno." sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.".