Art. 9.
              Impiego illecito di manodopera straniera
  1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
le  parole:  "e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per
ogni  lavoratore  reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10
milioni."   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la
multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.".
  2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
le  parole:  "e'  punito  con  un  ammenda  da lire 500 mila a lire 2
milioni  e,  nei  casi  piu'  gravi,  con l'arresto da tre mesi ad un
anno."  sono  sostituite dalle seguenti: "e' punito con un'ammenda da
lire  due  milioni  a  lire dieci milioni e, nei casi piu' gravi, con
l'arresto da sei mesi a due anni.".