Art. 2
         Contratto dei direttori amministrativo e sanitario

  1.  Il  direttore  generale,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 7, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  stipula  con  i  direttori amministrativo e sanitario
della unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto
di  lavoro  sulla  base di uno schema tipo approvato dalla regione in
conformita'  ai  contenuti  di  cui  al  presente  articolo  e con le
integrazioni di cui al successivo comma 5.
  2.  Il  rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario
e'  costituito con contratto a termine della durata massima di cinque
anni,  rinnovabile,  a  decorrere  dalla data di sottoscrizione dello
stesso.
  3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare
le  funzioni  stabilite  dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e successive modificazioni; nonche' dalle leggi e dagli atti di
programmazione regionale.
  4.  Con  la  sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro i direttori
amministrativo  e  sanitario  si  impegnano  a  prestare  la  propria
attivita'  lavorativa  a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore
dell'ente.
  5.  Ai  direttori  amministrativo  e  sanitario  e'  attribuito  il
trattamento  economico annuo omnicomprensivo fissato dalla regione in
misura  pari  al  70  per  cento  del  trattamento base attribuito al
direttore  generale. Il predetto trattamento puo' essere integrato di
un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei
risultati  di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi
fissati  annualmente  dal  direttore  generale  e  misurata  mediante
appositi  indicatori.  Il trattamento economico, complessivo non puo'
risultare  inferiore  alla  somma  dello  stipendio  iniziale  lordo,
dell'indennita'  integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e
dell'indennita'  di  direzione  dei  dirigenti  apicali  del Servizio
sanitario  nazionale.  Il  trattamento economico e' comprensivo delle
spese  sostenute  per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo
di  svolgimento  delle  loro  funzioni. Ai direttori amministrativo e
sanitario,  per  lo svolgimento delle attivita' inerenti le funzioni,
spetta  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio
effettivamente  sostenute  e  documentate,  nei  limiti  e secondo le
modalita'  stabilite  per  i dirigenti apicali del Servizio sanitario
nazionale.
  6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, ai direttori
amministrativo  e  sanitario  in  caso  di  cessazione  dall'incarico
conseguente  alla  sostituzione  del direttore generale o nel caso in
cui  siano  dichiarati  decaduti  dal  direttore  generale  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
  7.  I  direttori  amministrativo  e sanitario sono responsabili del
risultato  dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della
gestione  del  personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad
essi assegnate.
  8.  Per  quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, e dal presente
decreto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.