Art. 2 Contratto dei direttori amministrativo e sanitario 1. Il direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformita' ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5. 2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario e' costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. 3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonche' dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale. 4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegnano a prestare la propria attivita' lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente. 5. Ai direttori amministrativo e sanitario e' attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento puo' essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico, complessivo non puo' risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennita' integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico e' comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attivita' inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalita' stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. 6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale o nel caso in cui siano dichiarati decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. 8. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.