Art. 3.
             Competenze delle regioni a statuto speciale
                      e delle province autonome
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  ai  sensi degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 luglio 1995
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                        e Ministro del tesoro
                                DINI
                      Il Ministro della sanita'
                              GUZZANTI
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                TREU
                Il Ministro per gli affari regionali
                              FRATTINI
Visto, il Guardasigilli: DINI
  Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1995
  Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre  1992,  n.  502,  come
          modificato  dall'art. 4 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517,
          dall'art. 1 del D.L.  27 agosto 1994, n.  512,  convertito,
          senza  modificazioni,  dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,
          dall'art. 1 del D.L. 28 agosto 1995,  n.  362,  non  ancora
          convertito in legge, e dall'art. 5 del D.L. 2 ottobre 1995,
          n. 411, non ancora convertito in legge, e' il seguente:
             "Art.  3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
          - 1.   L'unita'  sanitaria  locale  e'  azienda  dotata  di
          personalita'     giuridica     pubblica,    di    autonomia
          organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,   contabile,
          gestionale  e  tecnica,  fermo  restando  il diritto-dovere
          degli  organi  rappresentativi  di  esprimere  il   bisogno
          socio-sanitario delle comunita' locali.
             2.  L'unita'  sanitaria  locale provvede ad assicurare i
          livelli di assistenza di cui  all'articolo  1  nel  proprio
          ambito territoriale.
             3.  L'unita'  sanitaria locale puo' assumere la gestione
          di attivita' o servizi socio-assistenziali  su  delega  dei
          singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
          ivi  compresi quelli relativi al personale, e con specifica
          contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale  procede  alle
          erogazioni   solo   dopo   l'effettiva  acquisizione  delle
          necessarie disponibilita' finanziarie.
             4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore
          generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale
          e' coadiuvato dal direttore amministrativo,  dal  direttore
          sanitario   e   dal  consiglio  dei  sanitari  nonche'  dal
          coordinatore dei servizi sociali,  nel  caso  previsto  dal
          comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con oneri
          a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
             5.  Le  regioni  disciplinano,  entro  il 31 marzo 1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro:
               a) la  riduzione,  sentite  le  province  interessate,
          delle  unita'  sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un
          ambito territoriale coincidente di norma con  quello  della
          provincia.   In   relazione   a   condizioni   territoriali
          particolari, in specie delle aree montane, ed alla densita'
          e  distribuzione  della  popolazione,  la  regione  prevede
          ambiti territoriali di estensione diversa;
               b)  l'articolazione  delle  unita' sanitarie locali in
          distretti;
               c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi  e
          passivi  facenti  capo  alle  preesistenti unita' sanitarie
          locali e unita' socio-sanitarie locali;
               d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali  che
          tenga conto della natura aziendale delle stesse nonche' del
          bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
               e)  le modalita' di vigilanza e controllo sulle unita'
          sanitarie locali;
               f) il divieto alle unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende  ospedaliere  di  cui  all'art.  4  di  ricorrere a
          qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
               1) l'anticipazione,  da  parte  del  tesoriere,  nella
          misura  massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle
          entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle
          partite di giro;
               2) la contrazione di mutui  o  l'accensione  di  altre
          forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per
          il   finanziamento   di  spese  di  investimento  e  previa
          autorizzazione regionale, fino ad un ammontare  complessivo
          delle   relative  rate,  per  capitale  ed  interessi,  non
          superiore al 15 per cento delle  entrate  proprie  correnti
          previste  nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione
          della quota di Fondo sanitario nazionale di parte  corrente
          attribuita alla regione;
               g)  i  criteri  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche  e  degli  uffici   dirigenziali   delle   unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i
          criteri per  l'attuazione  della  mobilita'  del  personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
             6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza
          della unita' sanitaria locale, sono riservati al  direttore
          generale.  Al  direttore  generale  compete in particolare,
          anche attraverso l'istituzione  dell'apposito  servizio  di
          controllo   interno   di   cui   all'art.  20  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni comparative dei costi,  dei  rendimenti  e  dei
          risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento  dell'azione  amministrativa.   La   nomina   del
          direttore  generale  deve  essere  effettuata  nel  termine
          perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data  di   vacanza
          dell'ufficio  e,  in sede di prima applicazione, dalla data
          di istituzione della unita' sanitaria locale e comunque non
          oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine,  qualora  la
          regione  non  vi  abbia provveduto, la nomina del direttore
          generale e' effettuata previa diffida,  dal  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro  della  sanita'.
          L'autonomia di cui al comma  1  diviene  effettiva  con  la
          prima  immissione nelle funzioni del direttore generale. Il
          rapporto di lavoro del direttore  generale,  del  direttore
          amministrativo  e del direttore sanitario e' a tempo pieno,
          regolato  da  contratto  di  diritto  privato   di   durata
          quinquennale,  rinnovabile,  e  non puo' comunque protrarsi
          oltre il settantesimo anno di eta'.  I  contenuti  di  tale
          contratto,  ivi  compresi  i  criteri per la determinazione
          degli emolumenti,  sono  fissati  entro  centoventi  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e  per  gli affari regionali
          sentita la conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato  le  regioni  e  le  province  autonome. Il direttore
          generale e' tenuto a motivare i  provvedimenti  assunti  in
          difformita'  dal  parere  reso dal direttore sanitario, dal
          direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari.   In
          caso  di  vacanza  dell'ufficio  o nei casi di assenza o di
          impedimento del direttore generale,  le  relative  funzioni
          sono  svolte  dal  direttore amministrativo o dal direttore
          sanitario su delega del direttore generale o,  in  mancanza
          di  delega,  dal  direttore  piu'  anziano  per  eta'.  Ove
          l'assenza o l'impedimento si protragga oltre  sei  mesi  si
          procede  alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi
          motivi o la  gestione  presenti  una  situazione  di  grave
          disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di
          buon  andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la
          regione risolve il contratto dichiarandone la  decadenza  e
          provvede  alla sostituzione del direttore generale. In caso
          di  inerzia  da  parte  delle  regioni,  previo  invito  ai
          predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in
          via  sostitutiva  il Consiglio dei Ministri su proposta del
          Ministro della sanita'.
             7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario
          sono nominati  con  provvedimento  motivato  del  direttore
          generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di
          cui  al  comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi
          dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono
          essere  riconfermati.  Per  gravi  motivi,   il   direttore
          amministrativo  ed  il  direttore  sanitario possono essere
          sospesi o dichiarati decaduti dal  direttore  generale  con
          provvedimento motivato. Il direttore sanitario e' un medico
          in  possesso  della  idoneita' nazionale di cui all'art. 17
          che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e
          che  abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni   qualificata
          attivita'   di   direzione   tecnico-sanitaria  in  enti  o
          strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
          dimensione.  Il  direttore  sanitario  dirige   i   servizi
          sanitari  ai  fini  organizzativi  ed  igienico-sanitari  e
          fornisce parere obbligatorio al  direttore  generale  sugli
          atti  relativi  alle  materie  di  competenza. Il direttore
          amministrativo e' un laureato in  discipline  giuridiche  o
          economiche  che  non  abbia  compiuto il sessantacinquesimo
          anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni  una
          qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
          in  enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche
          o private di media  o  grande  dimensione.  Comunque  nella
          stessa  struttura ospedaliera o unita' sanitaria locale non
          potranno coesistere un direttore generale ed  un  direttore
          amministrativo  provenienti  entrambi  da  strutture  non a
          carattere sanitario: uno dei due deve provenire da  enti  o
          strutture    a    carattere    sanitario.    Il   direttore
          amministrativo dirige i servizi amministrativi della unita'
          sanitaria  locale  e  fornisce   parere   obbligatorio   al
          direttore  generale  sugli  atti  relativi  alle materie di
          competenza.  Le  regioni  disciplinano  le   funzioni   del
          coordinatore   dei   servizi   sociali   in  analogia  alle
          disposizioni  previste  per   i   direttori   sanitario   e
          amministrativo.   Sono soppresse le figure del coordinatore
          amministrativo,   del   coordinatore   sanitario   e    del
          sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
             8.  Per  i  pubblici  dipendenti  la  nomina a direttore
          generale, direttore amministrativo  e  direttore  sanitario
          determina  il collocamento in aspettativa senza assegni; il
          periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento  di
          quiescenza  e  di previdenza e dell'anzianita' di servizio.
          Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
          il versamento dei relativi  contributi,  comprensivi  delle
          quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'  dei contributi
          assistenziali,  calcolati   sul   trattamento   stipendiale
          spettante  al  medesimo  ed  a  richiedere  il rimborso del
          correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate,
          le  quali  procedono  al  recupero  delle  quote  a  carico
          dell'interessato.   Qualora   il   direttore  generale,  il
          direttore  sanitario  ed  il direttore amministrativo siano
          dipendenti privati  sono  collocati  in  aspettativa  senza
          assegni  con diritto al mantenimento del posto. I datori di
          lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei  relativi
          contributi,   comprensivi   delle   quote   a   carico  del
          dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati
          sul trattamento stipendiale  spettante  al  medesimo  ed  a
          richiedere  il  rimborso  del correlativo onere alle unita'
          sanitarie interessate, le quali procedono al recupero delle
          quote a carico dell'interessato.
             9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro  dei
          consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
          assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento, salvo che le
          funzioni esercitate non siano  cessate  almeno  centottanta
          giorni  prima  della data di scadenza dei periodi di durata
          dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
          medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto  se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi alla data del provvedimento di scioglimento.  In
          ogni  caso  il  direttore  generale  non  e' eleggibile nei
          collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o  in
          parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
          quale  abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un periodo
          compreso nei sei mesi antecedenti la data  di  accettazione
          della  candidatura.  Il  direttore  generale  che sia stato
          candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
          periodo di cinque anni le sue funzioni in unita'  sanitarie
          locali   comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel  collegio
          elettorale nel cui ambito si sono svolte  le  elezioni.  La
          carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
          membro  del  consiglio  e  delle  assemblee delle regioni e
          delle province autonome,  di  consigliere  provinciale,  di
          sindaco,   di   assessore  comunale,  di  presidente  o  di
          assessore di comunita' montana, di membro  del  Parlamento,
          nonche'  con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in  origime
          convenzionale con la unita'  sanitaria  locale  presso  cui
          sono  esercitate  le  funzioni o di rapporti economici o di
          consulenza   con   strutture   che    svolgono    attivita'
          concorrenziali  con  la  stessa.  La  predetta normativa si
          applica anche ai direttori amministrativi ed  ai  direttori
          sanitari.  La  carica  di  direttore  generale  e' altresi'
          incompatibile con la sussistenza di un rapporto  di  lavoro
          dipendente,   ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza
          assegni, con l'unita'  sanitaria  locale  presso  cui  sono
          esercitate le funzioni.
             10.  (Soppresso  dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto
          1994, n.  512, convertito, senza modificazioni, dalla legge
          17 ottobre 1994, n.  590).
             11. Non  possono  essere  nominati  direttori  generali,
          direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'
          sanitarie locali:
              1) coloro  che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri inerenti ad  una  pubblica  funzione,  salvo  quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
              2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
          delitto  per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in
          flagranza;
              3)  coloro  che  sono  stati  sottoposti,   anche   con
          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
          salvi gli effetti della riabilitazione  prevista  dall'art.
          15 della legge 3 agosto 1988, n.  327, e dall'art. 14 della
          legge 19 marzo 1990, n. 55;
              4)  coloro  che  sono  sottoposti a misura di sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.
             12. Il consiglio  dei  sanitari  e'  organismo  elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno parte del consiglio medici in  maggioranza  ed  altri
          operatori  sanitari  laureati  - con presenza maggioritaria
          della  componente  ospedaliera  medica  se   nella   unita'
          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio ospedaliero -
          nonche' una rappresentanza del personale infermieristico  e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad  esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e'  da
          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio.
             13.  Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni
          ed e' composto da tre membri, di cui  uno  designato  dalla
          regione,  uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra
          i funzionari della Ragioneria generale dello Stato  ed  uno
          designato  dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai
          presidenti  dei  consigli  circoscrizionali.  Il   predetto
          collegio  e'  integrato  da altri due membri, dei quali uno
          designato dalla regione ed uno designato dal  Ministro  del
          tesoro  scelto  tra  i funzionari della Ragioneria generale
          dello Stato, per le unita' sanitarie locali il cui bilancio
          di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente
          superiore a duecento miliardi.  I  revisori,  ad  eccezione
          della  rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti
          tra i revisori contabili  iscritti  nel  registro  previsto
          dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
          Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale nomina i
          revisori  con  specifico  provvedimento e li convoca per la
          prima seduta. Il presidente del collegio viene  eletto  dai
          revisori  all'atto  della  prima  seduta.  Ove a seguito di
          decadenza, dimissioni  o  decessi  il  collegio  risultasse
          mancante  di  uno  o piu' componenti, il direttore generale
          provvede  ad  acquisire   le   nuove   designazioni   dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due  componenti  dovra'  procedersi   alla   ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio
          straordinario   cessa   le   proprie   funzioni    all'atto
          dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
          emolumenti del  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria
          locale.    Al   presidente   del   collegio   compete   una
          maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'  fissata
          per  gli  altri componenti. Il collegio dei revisori vigila
          sull'osservanza delle leggi, verifica  la  regolare  tenuta
          della  contabilita'  e  la  corrispondenza  del  rendiconto
          generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina
          il bilancio di  previsione  e  le  relative  variazioni  ed
          assestamento.  Il collegio accerta almeno ogni trimestre la
          consistenza di cassa e puo' chiedere notizie  al  direttore
          generale  sull'andamento  della  unita' sanitaria locale. I
          revisori possono, in qualsiasi  momento,  procedere,  anche
          individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
             14.   Nelle   unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine  di  corrispondere  alle  esigenze   sanitarie   della
          popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della
          programmazione regionale,  delle  linee  di  indirizzo  per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla definizione dei piani  programmatici  trasmettendo  le
          proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed
          alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il  cui  ambito
          territoriale  non coincide con il territorio del comune, le
          funzioni del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza  dei
          sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale".
             - L'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre  1992,  n.  502,  come
          modificato  dall'art.  5 del decreto legislativo 7 dicembre
          1993, n. 517, e dall'art. 6 della legge 23  dicembre  1994,
          n. 724, e' il seguente:
             "Art.  4  (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). -
          1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto, trasmettono al Ministro
          della  sanita'  le  proprie  indicazioni  ai   fini   della
          conseguente   individuazione   degli  ospedali  di  rilievo
          nazionale  e  di  alta  specializzazione  da  costituire in
          azienda ospedaliera avuto riguardo  a  quanto  previsto  al
          comma  2.   Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto il  Ministro  della  sanita',  attenendosi
          alle  indicazioni  pervenute  dalle regioni previa verifica
          dei  requisiti  e,  in  mancanza,  sulla  base  di  proprie
          valutazioni,  formula  le proprie proposte al Consiglio dei
          Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire  in
          azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  le  regioni
          costituiscono  in  azienda   con   personalita'   giuridica
          pubblica  e  con  autonomia  organizzativa, amministrativa,
          patrimoniale, contabile, gestionale e  tecnica  i  predetti
          ospedali.   Con   le  stesse  procedure  si  provvede  alla
          costituzione in aziende di ulteriori ospedali  in  possesso
          dei  requisiti  richiesti,  dopo  la  prima  attuazione del
          presente decreto.    Gli  ospedali  costituiti  in  azienda
          ospedaliera  hanno  gli stessi organi previsti per l'unita'
          sanitaria locale, nonche' il direttore  amministrativo,  il
          direttore  sanitario  ed  il  consiglio dei sanitari con le
          stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei
          sanitari e'  garantita  la  presenza  dei  responsabili  di
          dipartimento.    La  gestione  delle aziende ospedaliere e'
          informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria
          e dei preventivi e consuntivi per centri di  costo,  basati
          sulle prestazioni effettuate.
             2.  Possono  essere individuati come ospedali di rilievo
          nazionale e di alta specializzazione quelli che  dispongono
          di tutte le seguenti caratteristiche:
               a)   presenza   di   almeno   tre  strutture  di  alta
          specialita' secondo le specificazioni fornite  nel  decreto
          del  Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992, emanato ai
          sensi dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n.  595.  Il
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', sentito il Consiglio superiore  di  sanita'  e  la
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome,  provvede,  sulla  base
          dell'evoluzione  scientifica  e  tecnologica, ad aggiornare
          periodicamente l'elenco delle attivita' di alta specialita'
          e dei requisiti necessari per l'esercizio  delle  attivita'
          medesime;
               b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria
          di  tipo  dipartimentale  di tutti i servizi che compongono
          una struttura di alta specialita'.
             3.  Sono  ospedali  a  rilievo  nazionale  e   di   alta
          specializzazione  i  policlinici  universitari,  che devono
          essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
             4.  Le  regioni possono altresi' costituire in azienda i
          presidi  ospedalieri  in  cui  insiste  la  prevalenza  del
          percorso  formativo  del triennio clinico delle facolta' di
          medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano  in
          strutture   di   pertinenza  dell'universita'  nonche'  gli
          ospedali destinati a centro di riferimento della  rete  dei
          servizi  di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza
          come individuato ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.    76  del  31  marzo  1992  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, e che siano, di
          norma, dotati anche di elisoccorso.
             5.   I    policlinici    universitari    sono    aziende
          dell'universita'   dotate   di   autonomia   organizzativa,
          gestionale,   patrimoniale   e   contabile.   Lo    statuto
          dell'universita'  determina,  su proposta della facolta' di
          medicina, le modalita' organizzative e  quelle  gestionali,
          nel   rispetto  dei  fini  istituzionali,  in  analogia  ai
          principi  del  presente  decreto  fissati   per   l'azienda
          ospedaliera.  La  gestione  dei policlinici universitari e'
          informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria
          e dei preventivi e consuntivi per centri di  costo,  basati
          sulle prestazioni effettuate.
             6.  I  presidi  ospedalieri in cui insiste la prevalenza
          del corso formativo del triennio clinico della facolta'  di
          medicina,  costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del
          modello gestionale secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto  per  le aziende ospedaliere; il direttore generale
          e' nominato d'intesa con il  rettore  dell'universita'.  La
          gestione   dell'azienda   deve   essere   informata   anche
          all'esigenza di garantire le funzioni  istituzionali  delle
          strutture  universitarie  che  vi  operano. L'universita' e
          l'azienda stabiliscono i casi per  i  quali  e'  necessaria
          l'acquisizione del parere della facolta' di medicina per le
          decisioni  che si riflettono sulle strutture universitarie.
          Nella composizione del consiglio dei sanitari  deve  essere
          assicurata  la  presenza  delle componenti universitarie in
          rapporto alla consistenza numerica delle stesse.
             7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio  1995  le
          modalita'  di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla
          base dei seguenti principi:
               a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per
          l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla
          copertura parziale delle spese necessarie per  la  gestione
          determinata  nella  misura  dell'80  per  cento  dei  costi
          complessivi dell'anno precedente, decurtati  dell'eventuale
          disavanzo  di  gestione,  compresi  gli  oneri  passivi  in
          ragione di quest'ultimo sostenuti;
               b) le prestazioni, sia di degenza  che  ambulatoriali,
          da  rendere  a  fronte del finanziamento erogato secondo le
          modalita' di cui alla lettera a), devono formare oggetto di
          apposito piano annuale preventivo che, tenuto  conto  della
          tariffazione,  ne stabilisce quantita' presunte e tipologia
          in relazione  alle  necessita'  che  piu'  convenientemente
          possono   essere  soddisfatte  nella  sede  pubblica.  Tale
          preventivo forma oggetto di contrattazione  fra  regione  e
          unita'   sanitarie   locali,   da   una  parte,  e  azienda
          ospedaliera   e   presidi   ospedalieri    con    autonomia
          economico-finanziaria,    dall'altra.    La    verifica   a
          consuntivo, da parte rispettivamente delle regioni e  delle
          unita'   sanitarie   locali  dell'osservanza  dello  stesso
          preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti,
          forma  criterio  di   valutazione   per   la   misura   del
          finanziamento  delle  singole  aziende  ospedaliere  o  dei
          presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
               c) prevedere le quote  di  partecipazione  alla  spesa
          eventualmente  dovute  da parte dei cittadini, gli introiti
          connessi all'esercizio dell'attivita'  libero-professionale
          dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi
          integrativi a pagamento;
               d)  prevedere  i  lasciti,  le  donazioni e le rendite
          derivanti dall'utilizzo  del  patrimonio  dell'azienda,  ed
          eventuali   altre   risorse   acquisite   per  contratti  e
          convenzioni.
             7-bis. La  remunerazione  a  tariffa  delle  prestazioni
          effettuate  rappresenta  la  base  di  calcolo  ai fini del
          conguaglio in positivo o  in  negativo  dell'acconto  nella
          misura  dell'80  per  cento  di  cui al comma 7. Sulla base
          delle  suddette  tariffe  sono   altresi'   effettuate   le
          compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale.
             7-ter.  Il  sistema  di finanziamento di cui al comma 7,
          valido per  l'anno  1995,  dovra'  essere  progressivamente
          superato  nell'arco di un triennio, al termine del quale si
          dovra'   accedere   esclusivamente   al    sistema    della
          remunerazione  a  prestazione  degli  erogatori  pubblici e
          privati.
             8. Le aziende ospedaliere,  incluse  quelle  di  cui  al
          comma  5,  devono chiudere il proprio bilancio in pareggio.
          L'eventuale avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli
          investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente
          e per eventuali forme di  incentivazione  al  personale  da
          definire  in  sede  di  contrattazione.  Il  verificarsi di
          ingiustificati disavanzi di gestione  o  la  perdita  delle
          caratteristiche  strutturali  e  di  attivita'  prescritte,
          fatta  salva   l'autonomia   dell'universita',   comportano
          rispettivamente  il commissariamento da parte della regione
          e la revoca dell'autonomia aziendale.
             9. Gli ospedali che  non  siano  costituiti  in  azienda
          ospedaliera  conservano  la  natura  di presidi dell'unita'
          sanitaria locale. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali
          sono  presenti  piu'  ospedali,   questi   possono   essere
          accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi  ospedalieri
          dell'unita'  sanitaria  locale  e'  previsto  un  dirigente
          medico  in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 17, come
          responsabile delle funzioni igienico-organizzative,  ed  un
          dirigente  amministrativo per l'esercizio delle funzioni di
          coordinamento amministrativo. Il  dirigente  medico  ed  il
          dirigente  amministrativo concorrono, secondo le rispettive
          competenze, al conseguimento degli  obiettivi  fissati  dal
          direttore  generale.  A  tutti i presidi di cui al presente
          comma e'  attribuita  autonomia  economico-finanziaria  con
          contabilita'  separata all'interno del bilancio dell'unita'
          sanitaria locale,  con  l'introduzione  delle  disposizioni
          previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
             10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5,
          lettera  g), in materia di personale in esubero, le regioni
          provvedono  alla  riorganizzazione  di  tutti   i   presidi
          ospedalieri  sulla  base delle disposizioni di cui all'art.
          4,  comma  3,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   412,
          correlando  gli  standard  ivi  previsti  con gli indici di
          degenza media, l'intervallo di  turn-over  e  la  rotazione
          degli  assistiti,  ed  organizzando  gli  stessi presidi in
          dipartimenti.  All'interno dei presidi ospedalieri e  delle
          aziende  di  cui  al presente articolo sono riservati spazi
          adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre  1993,
          n.   517,   per   l'esercizio   della   libera  professione
          intramuraria ed una quota non inferiore al 5  per  cento  e
          non  superiore  al  10  per  cento  dei  posti letto per la
          istituzione di camere a  pagamento.  I  direttori  generali
          delle   nuove  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
          ospedaliere   e,   fino   al   loro    insediamento,    gli
          amministratori   straordinari   pro-tempore,   nonche'   le
          autorita' responsabili delle aziende di  cui  al  comma  5,
          sono  direttamente  responsabili  dell'attuazione  di dette
          disposizioni. In caso di inosservanza la regione  adotta  i
          conseguenti   provvedimenti   sostitutivi.   In   caso   di
          documentata  impossibilita'   di   assicurare   gli   spazi
          necessari alla libera professione all'interno delle proprie
          strutture,   gli   spazi   stessi   sono  reperiti,  previa
          autorizzazione  della  regione,  anche  mediante   appositi
          contratti  tra  le unita' sanitarie locali e case di cura o
          altre  strutture  sanitarie,  pubbliche  o   private.   Per
          l'attivita'   libero-professionale   presso   le   suddette
          strutture sanitarie i medici sono tenuti  ad  utilizzare  i
          modulari   delle   strutture  sanitarie  pubbliche  da  cui
          dipendono. I contratti sono limitati al tempo  strettamente
          necessario  per  l'approntamento  degli spazi per la libera
          professione  all'interno  delle   strutture   pubbliche   e
          comunque  non  possono  avere durata superiore ad un anno e
          non possono essere  rinnovati.  Il  ricovero  in  camere  a
          pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una
          retta  giornaliera  stabilita  in  relazione  al livello di
          qualita' alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi  di
          ricovero  richiesto  in regime libero professionale, di una
          somma  forfettaria  comprensiva  di  tutti  gli  interventi
          medici  e  chirurgici,  delle  prestazioni  di  diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  strettamente  connesse  ai
          singoli  interventi,  differenziata in relazione al tipo di
          interventi stessi. In ciascuna regione, a  decorrere  dalla
          data   di   entrata   in   vigore   della   disciplina   di
          riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e
          comunque entro  un  triennio  dall'entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993, n. 517, cessano di
          avere efficacia  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  12
          febbraio  1968,  n.  132  e al decreto del Presidente della
          Repubblica 27 marzo 1969, n.  128, nonche' le  disposizioni
          del  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
          n. 129.
             11.  I  posti  letto da riservare, ai sensi del comma 10
          per la istituzione di camere  a  pagamento  nonche'  quelli
          ascritti  agli  spazi  riservati all'esercizio della libera
          professione intramuraria,  non  concorrono  ai  fini  dello
          standard  dei  posti  letto  per  mille  abitanti  previsto
          dall'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
             11-bis.  Al  fine  di  consentire   in   condizione   di
          compatibilita' e di coerenza con le esigenze e le finalita'
          assistenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende
          ospedaliere,    l'esercizio    delle    attivita'    libero
          professionali in  regime  ambulatoriale  all'interno  delle
          strutture  e  dei  servizi, le disposizioni di cui all'art.
          35, comma 2, lettera d), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al
          restante personale della dirigenza del ruolo  sanitario  di
          cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di
          consulenza  e  per  la  ripartizione dei proventi derivanti
          dalle  predette   attivita'   si   applicano   le   vigenti
          disposizioni contrattuali.
             12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto
          concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano
          e   gli   istituti  ed  enti  che  esercitano  l'assistenza
          ospedaliera di cui agli  articoli  40,  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando
          che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti   presidi
          ospedalieri   al   Servizio    sanitario    nazionale    e'
          regolamentato   con  le  modalita'  previste  dal  presente
          articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  i  requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla  dotazione
          organica e sull'organizzazione dei  predetti  presidi  sono
          adeguati,   per  la  parte  compatibile,  ai  principi  del
          presente decreto e a quelli di cui  all'art.  4,  comma  7,
          della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con
          decreto del Ministro della sanita'.
             13.   I   rapporti   tra   l'ospedale   Bambino   Gesu',
          appartenente  alla  Santa  Sede,  le  strutture del Sovrano
          Militare  Ordine  di  Malta  ed   il   Servizio   sanitario
          nazionale,  relativamente all'attivita' assistenziale, sono
          disciplinati   da   appositi    accordi    da    stipularsi
          rispettivamente  tra  la  Santa  Sede,  il Sovrano Militare
          Ordine di Malta ed il Governo italiano".
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note agli articoli 1 e 2:
             - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre  1992,
          n. 502, si veda in nota alle premesse.
             -  Gli  articoli  2222  e  seguenti  del  codice  civile
          disciplinano l'attivita' di lavoro autonomo.