Art. 3.
    1. All'onere derivante dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
    2.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.