TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE CONTRO IL DOPING PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea nonche' gli altri Stati firmatari della presente convenzione, Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale; Consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e e per la promozione della comprensione internazionale; Preoccupati dall'impiego sempre piu' diffuso di prodotti e di metodi di "doping" tra gli sportivi dell'ambiente dello sport e delle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano e per il futuro dello sport; Sensibili al fatto che questo problema mette a repentaglio i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, dalla Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'Unesco, nonche' la Risoluzione (76)41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota sotto la denominazione "Carta europea dello sport per tutti", In considerazione dei regolamenti, delle politiche e delle dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambito della lotta contro il "doping"; Consapevoli che le autorita' pubbliche e le organizzazioni sportive volontarie hanno responsabilita' complementari nella lotta contro il doping nello sport, ed in particolare per quanto riguarda la garanzia di uno svolgimento corretto basato sul principio del fair play delle manifestazioni sportive, nonche' per la tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni; Riconoscendo che tali autorita' ed organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli opportuni; Richiamando le Risoluzioni sul "doping" adottate dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport ed in particolare la Risoluzione n.1 adottata nella 6a Conferenza di Reykjavik nel 1989; Ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha gia' adottato la Risoluzione (67)12 per quanto riguarda il "doping" degli atleti, la Raccomandazione N. R(79)8 concernente il doping nello sport, la Raccomandazione n. R (84) 19 relativa alla "Carta europea contro il doping nello sport", e la Raccomandazione n. R (88)12 concernente l'istituzione di controlli anti-doping senza preavviso fuori gara; Richiamando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla II Conferenza internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello Sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988); Determinati tuttavia a proseguire ed a rafforzare la loro cooperazione in vista della riduzione e della successiva eliminazione del "doping" nello sport in base ai valori etici ed ai provvedimenti pratici contenuti in tali strumenti, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Finalita' della Convenzione Le Parti, in vista della riduzione e della successiva eliminazione del "doping" nello sport, si impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.