(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                    CONVENZIONE CONTRO IL DOPING 
                              PREAMBOLO 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati  Parte  alla
    Convenzione culturale europea nonche' gli altri  Stati  firmatari
    della presente convenzione, 
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di  realizzare
    un'unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare
    e di promuovere gli ideali ed i  principi  che  costituiscono  il
    loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso  economico
    e sociale; 
Consapevoli che lo sport deve svolgere un  ruolo  importante  per  la
    protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e e  per
    la promozione della comprensione internazionale; 
Preoccupati dall'impiego sempre piu' diffuso di prodotti e di  metodi
    di "doping" tra gli sportivi dell'ambiente dello  sport  e  delle
    sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano e per il
    futuro dello sport; 
Sensibili al fatto che questo problema mette a repentaglio i principi
    etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta  olimpica,  dalla
    Carta  internazionale  dello  sport  e   dell'educazione   fisica
    dell'Unesco, nonche'  la  Risoluzione  (76)41  del  Comitato  dei
    Ministri del Consiglio  d'Europa,  nota  sotto  la  denominazione
    "Carta europea dello sport per tutti", 
In considerazione  dei   regolamenti,   delle   politiche   e   delle
    dichiarazioni    adottate    dalle    organizzazioni     sportive
    internazionali nell'ambito della lotta contro il "doping"; 
Consapevoli che le autorita' pubbliche e le  organizzazioni  sportive
    volontarie hanno responsabilita' complementari nella lotta contro
    il doping nello sport, ed in particolare per quanto  riguarda  la
    garanzia di uno svolgimento corretto  basato  sul  principio  del
    fair play delle manifestazioni sportive, nonche'  per  la  tutela
    della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni; 
Riconoscendo che tali autorita' ed organizzazioni devono  collaborare
    a tutti i livelli opportuni; 
Richiamando le Risoluzioni sul "doping" adottate dalla Conferenza dei
    Ministri europei responsabili dello Sport ed  in  particolare  la
    Risoluzione n.1 adottata nella 6a  Conferenza  di  Reykjavik  nel
    1989; 
Ricordando che il Comitato dei Ministri  del  Consiglio  d'Europa  ha
    gia' adottato  la  Risoluzione  (67)12  per  quanto  riguarda  il
    "doping" degli atleti, la Raccomandazione N.  R(79)8  concernente
    il doping nello sport, la Raccomandazione n. R (84)  19  relativa
    alla  "Carta  europea  contro  il  doping  nello  sport",  e   la
    Raccomandazione  n.  R  (88)12   concernente   l'istituzione   di
    controlli anti-doping senza preavviso fuori gara; 
Richiamando la Raccomandazione n. 5  sul  doping  adottata  dalla  II
    Conferenza internazionale dei Ministri e  degli  Alti  funzionari
    responsabili dell'Educazione fisica e  dello  Sport,  organizzata
    dall'UNESCO a Mosca (1988); 
Determinati  tuttavia  a  proseguire  ed   a   rafforzare   la   loro
    cooperazione  in  vista  della  riduzione  e   della   successiva
    eliminazione del "doping" nello sport in base ai valori etici  ed
    ai provvedimenti pratici contenuti in tali strumenti, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                     Finalita' della Convenzione 
Le Parti, in vista della riduzione e  della  successiva  eliminazione
    del "doping" nello sport,  si  impegnano  ad  adottare,  entro  i
    limiti   delle   loro   rispettive   norme   costituzionali,    i
    provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni  della
    presente Convenzione.