(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                         Gruppo di vigilanza 
1. Ai fini della presente Convenzione, e'  costituito  un  gruppo  di
    vigilanza. 
2. Ogni  Parte  puo'  farsi  rappresentare,  in  seno  al  gruppo  di
    vigilanza, da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte ha  diritto  ad
    un voto. 
3. Ogni Stato di  cui  all'articolo  14.1,  che  non  e'  parte  alla
    presente Convenzione, puo'  farsi  rappresentare  nel  gruppo  di
    vigilanza da un osservatore. 
4. Il gruppo di vigilanza puo' all'unanimita',  invitare  ogni  Stato
    non  membro  del  Consiglio  d'Europa  che  non  e'  Parte   alla
    Convenzione  ed  ogni  organizzazione  sportiva  o  professionale
    interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o piu'
    delle sue riunioni. 
5. Il gruppo di vigilanza e' convocato dal  Segretario  Generale.  La
    sua prima riunione sara' tenuta il prima  possibile  ed  in  ogni
    caso, meno di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
    della  Convenzione.  In  seguito  il  Gruppo  si  riunira'   ogni
    qualvolta  cio'  si  rilevi  necessario,   per   iniziativa   del
    Segretario Generale o di una Parte. 
6. La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale necessario
    per lo svolgimento di una riunione del gruppo di vigilanza. 
7. Il gruppo di vigilanza si riunisce a porte chiuse. 
8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il  gruppo
    di vigilanza stabilisce  il  proprio  regolamento  interno  e  lo
    adotta per consenso.