Articolo 10 Gruppo di vigilanza 1. Ai fini della presente Convenzione, e' costituito un gruppo di vigilanza. 2. Ogni Parte puo' farsi rappresentare, in seno al gruppo di vigilanza, da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto. 3. Ogni Stato di cui all'articolo 14.1, che non e' parte alla presente Convenzione, puo' farsi rappresentare nel gruppo di vigilanza da un osservatore. 4. Il gruppo di vigilanza puo' all'unanimita', invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non e' Parte alla Convenzione ed ogni organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o piu' delle sue riunioni. 5. Il gruppo di vigilanza e' convocato dal Segretario Generale. La sua prima riunione sara' tenuta il prima possibile ed in ogni caso, meno di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito il Gruppo si riunira' ogni qualvolta cio' si rilevi necessario, per iniziativa del Segretario Generale o di una Parte. 6. La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale necessario per lo svolgimento di una riunione del gruppo di vigilanza. 7. Il gruppo di vigilanza si riunisce a porte chiuse. 8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo di vigilanza stabilisce il proprio regolamento interno e lo adotta per consenso.