(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
1. Il gruppo di vigilanza e'  incaricato  di  seguire  l'applicazione
    della presente Convenzione. In particolare esso puo': 
a. rivedere  in  via  definitiva  le  disposizioni   della   presente
    Convenzione ed  esaminare  le  modifiche  che  potrebbero  essere
    necessarie; 
b. approvare  la  lista  ed  ogni  eventuale  revisione,  le   classi
    farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati
    dalle   organizzazioni   sportive   internazionali    competenti,
    menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonche' i criteri  di
    accreditamento  dei  laboratori  ed  ogni  eventuale   revisione,
    adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e
    fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese; 
c. instaurare   consultazioni   con   le   organizzazioni    sportive
    interessate; 
d. rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti  i  provvedimenti
    da adottare per l'attuazione della presente Convenzione; 
e. raccomandare le misure appropriate  per  garantire  l'informazione
    delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui
    lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzionel 
f. Indirizzare al  Comitato  dei  Ministri  raccomandazioni  relative
    all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad  aderire
    alla presente Convenzione; 
g. formulare ogni  proposta  volta  a  migliorare  l'efficacia  della
    presente Convenzione. 
2. Ai  fini  dell'adempimento  della  sua  missione,  il  gruppo   di
    vigilanza puo', di sua iniziativa, prevedere riunioni  di  gruppi
    di esperti.