(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
             Emendamenti agli articoli della Convenzione 
1. Emendamenti  agli  articoli  della  presente  Convenzione  possono
    essere proposti da una  Parte,  dal  Comitato  dei  Ministri  del
    Consiglio d'Europa o dal gruppo di vigilanza. 
2. Ogni proposta di emendamento e' comunicata dal Segretario generale
    del Consiglio d'Europa agli Stati menzionati all'articolo 14 e ad
    ogni Stato che ha aderito o e' stato  invitato  ad  aderire  alla
    presente  Convenzione  in   conformita'   con   le   disposizioni
    dell'articolo 16. 
3. Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri
    e' comunicato al gruppo di vigilanza almeno due mesi prima  della
    riunione nella quale  l'emendamento  deve  essere  esaminato.  Il
    gruppo di vigilanza sottopone al Comitato  dei  Ministri  il  suo
    parere relativo  all'emendamento  proposto,  se  del  caso,  dopo
    consultazione delle organizzazioni sportive competenti. 
4. Il Comitato dei Ministri esamina  l'emendamento  proposto  nonche'
    ogni parere sottoposto dal gruppo di vigilanza, e  puo'  adottare
    l'emendamento. 
5. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in
    conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo e' trasmesso
    alle Parti in vista della sua accettazione. 
6. Ogni emendamento adottato in conformita' con il  paragrafo  4  del
    presente articolo entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
    successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data  alla
    quale tutte le Parti hanno informato il Segretario generale della
    loro accettazione di tale emendamento.