Articolo 13 Emendamenti agli articoli della Convenzione 1. Emendamenti agli articoli della presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal gruppo di vigilanza. 2. Ogni proposta di emendamento e' comunicata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa agli Stati menzionati all'articolo 14 e ad ogni Stato che ha aderito o e' stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 16. 3. Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri e' comunicato al gruppo di vigilanza almeno due mesi prima della riunione nella quale l'emendamento deve essere esaminato. Il gruppo di vigilanza sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere relativo all'emendamento proposto, se del caso, dopo consultazione delle organizzazioni sportive competenti. 4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonche' ogni parere sottoposto dal gruppo di vigilanza, e puo' adottare l'emendamento. 5. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo e' trasmesso alle Parti in vista della sua accettazione. 6. Ogni emendamento adottato in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale tutte le Parti hanno informato il Segretario generale della loro accettazione di tale emendamento.