(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
1. La Convenzione  entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
    successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data  alla
    quale cinque Stati,  di  cui  almeno  quattro  Stati  membri  del
    Consiglio d'Europa avranno manifestato il loro consenso ad essere
    vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo
    14. 
2. Per ogni Stato firmatario che manifestera' successivamente il  suo
    consenso ad  essere  vincolato  dalla  Convenzione,  quest'ultima
    entrera' in vigore il  primo  giorno  del  mese  successivo  alla
    scadere del termine di un mese dopo la data  della  firma  o  del
    deposito dello  strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
    approvazione.