(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione,  il  Comitato
    dei Ministri del Consiglio  d'Europa,  dopo  consultazione  delle
    Parti, potra' invitare ogni Stato  non  membro  ad  aderire  alla
    Convenzione, mediante decisione presa dalla maggioranza  prevista
    all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio  d'Europa  ed  alla
    unanimita'  dei  rappresentanti  degli  Stati  contraenti  aventi
    diritto ad essere rappresentati al Comitato. 
2. Per ogni Stato aderente, la  Convenzione  entrera'  in  vigore  il
    primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di un
    mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione  presso
    il Segretario generale del Consiglio d'Europa.