(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
1. Ogni Stato puo' all'atto della firma o al momento del deposito del
    suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o  di
    adesione, firmare  il  territorio  o  i  territori  ai  quali  si
    applichera' la presente Convenzione. 
2. Ogni Stato puo', in ogni ulteriore momento, mediante dichiarazione
    indirizzata  al  Segretario  Generale  del  Consiglio   d'Europa,
    estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro
    territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera'
    in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno  del
    mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la  data
    di ricevimento di detta dichiarazione  da  parte  del  Segretario
    generale. 
3. Ogni  dichiarazione  formulata  in  virtu'   dei   due   paragrafi
    precedenti potra'  essere  ritirata,  per  quanto  riguarda  ogni
    territorio  designato  in  questa  dichiarazione  per  mezzo   di
    notifica indirizzata al  Segretario  Generale.  Il  ritiro  avra'
    effetto il primo giorno del mese successivo allo  scadere  di  un
    termine di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da
    parte del Segretario Generale.