(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
1. Ogni Parte puo' in ogni tempo denunciare la presente  Convenzione,
    indirizzando una notifica al Segretario  Generale  del  Consiglio
    d'Europa. 
2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo
    scadere di un termine di 6 mesi dopo la data di ricevimento della
    notifica da parte del Segretario generale.