Articolo 19 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa agli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, agli Stati aventi partecipato alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o che e' stato invitato ad aderirvi: a. ogni firma in conformita' con l'articolo 14; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformita' con l'articolo 14 o 16; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con gli articoli 15 e 16; d. ogni informazione trasmessa in virtu' delle disposizioni dell'articolo 12; e. ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12; f. ogni proposta di emendamento ed ogni emendamento adottato in conformita' con l'articolo 13 e la data di entrata in vigore di questo emendamento; g. ogni dichiarazione formulata in virtu' delle disposizioni dell'articolo 17; h. ogni notifica indirizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, e la data di acquisizione di effetto della denuncia; i. ogni altro atto, notifica o comunicazione riferentesi alla presente Convenzione. Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasburgo, il 5 dicembre 1989 Il Direttore degli Affari Giuridici del Consiglio d'Europa