(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa  notifica  alle  Parti,
agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa agli altri Stati Parti
alla Convenzione culturale europea,  agli  Stati  aventi  partecipato
alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato  che  vi
ha aderito o che e' stato invitato ad aderirvi: 
a. ogni firma in conformita' con l'articolo 14; 
b. il deposito di ogni strumento di  ratifica,  di  accettazione,  di
    approvazione o di adesione in conformita' con l'articolo 14 o 16;
    c. ogni data di entrata in vigore della presente  Convenzione  in
    conformita' con gli articoli 15 e 16; 
d. ogni  informazione  trasmessa   in   virtu'   delle   disposizioni
    dell'articolo 12; 
e. ogni  rapporto  stabilito  in  applicazione   delle   disposizioni
    dell'articolo 12; 
f. ogni proposta di  emendamento  ed  ogni  emendamento  adottato  in
    conformita' con l'articolo 13 e la data di entrata in  vigore  di
    questo emendamento; 
g. ogni  dichiarazione  formulata  in   virtu'   delle   disposizioni
    dell'articolo 17; 
h. ogni  notifica  indirizzata  in  applicazione  delle  disposizioni
    dell'articolo 18, e la data  di  acquisizione  di  effetto  della
    denuncia; 
i. ogni  altro  atto,  notifica  o  comunicazione  riferentesi   alla
    presente Convenzione. 
Copia certificata conforme all'esemplare originale  unico  in  lingua
    francese ed  inglese,  depositato  negli  archivi  del  Consiglio
    d'Europa. 
Strasburgo, il 5 dicembre 1989 
    Il Direttore degli Affari Giuridici del Consiglio d'Europa