(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
               Definizione e portata della Convenzione 
1. Ai fini della presente Convenzione: 
a. Per "doping nello  sport"  si  intende  la  somministrazione  agli
    sportivi  o  l'uso  da  parte  di   questi   ultimi   di   classi
    farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping; 
    b. Per "classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi  di
    doping" si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in  appresso,
    le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle
    Organizzazioni sportive internazionali competenti e che  figurano
    su  liste  approvate  dal   gruppo   di   vigilanza   in   virtu'
    dell'articolo 11.1b; 
c. Per sportivi" si intendono le persone  di  entrambi  i  sessi  che
    partecipano abitualmente ad attivita' sportive organizzate. 
Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate  di  agenti  di
    doping e di metodi di doping non e' stata approvata dal gruppo di
    vigilanza in virtu' dell'articolo  11.1b)  sara'  applicabile  la
    lista  di  riferimento  contenuta  nell'Annesso   alla   presente
    Convenzione.