Articolo 2 Definizione e portata della Convenzione 1. Ai fini della presente Convenzione: a. Per "doping nello sport" si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping; b. Per "classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping" si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso, le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtu' dell'articolo 11.1b; c. Per sportivi" si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attivita' sportive organizzate. Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate di agenti di doping e di metodi di doping non e' stata approvata dal gruppo di vigilanza in virtu' dell'articolo 11.1b) sara' applicabile la lista di riferimento contenuta nell'Annesso alla presente Convenzione.