(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                   Coordinamento a livello interno 
1. Le Parti coordinano le politiche e  le  azioni  dei  loro  servizi
    governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta
    contro il doping nello sport. 
2. Esse vigilano affinche' sia realizzata l'applicazione  pratica  di
    detta Convenzione ed in particolare affinche' siano soddisfatti i
    requisiti  prescritti  dall'Art.7,  demandando,   se   del   caso
    l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad
    una Autorita' sportiva governativa o non governativa designata  a
    tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.