(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
Misure destinate a limitare la disponibilita'  e  l'utilizzazione  di
           agenti di doping e di metodi di doping vietati 
1. Le parti adottano a seconda dei casi una legislazione, regolamenti
    o misure amministrative al fine di ridurre la disponibilita' (ivi
    incluse  misure  volte  a   controllare   la   circolazione,   la
    detenzione,  l'importazione,  la  distribuzione  e  la   vendita)
    nonche' l'utilizzazione nello sport di  agenti  e  di  metodi  di
    doping vietati ed in particolare di steroidi anabolizzanti. 
2. A tal  fine  le  Parti  o  se  del  caso,  le  organizzazioni  non
    governative  competenti   condizioneranno   la   concessione   di
    sovvenzioni    pubbliche     alle     organizzazioni     sportive
    all'applicazione effettiva  da  parte  di  queste  ultime,  delle
    regolamentazioni anti-doping. 
3. Inoltre le Parti: 
a. aiutano le loro organizzazioni sportive  per  quanto  riguarda  il
    finanziamento e dei controlli e  delle  analisi  anti-doping  sia
    mediante la concessione di sovvenzioni oppure di sussidi  diretti
    sia tenendo conto del costo di tali controlli ed analisi all'atto
    della determinazione dell'importo globale delle sovvenzioni o dei
    sussidi da stanziare a favore di tali organizzazioni; 
b. adottano misure appropriate affinche' venga negata la  concessione
    a fine di allenamento, di sussidi provenienti da fondi pubblici a
    sportivi che siano stati sospesi a seguito del riscontro  di  una
    infrazione alla regolamentazione  anti-doping  nello  sport,  per
    tutta la durata della sospensione. 
c. Incoraggiano e, se del caso, agevolano la realizzazione  da  parte
    delle loro organizzazioni  sportive,  dei  controlli  anti-doping
    richiesti   dalle    organizzazioni    sportive    internazionali
    competenti, sia durante che al di fuori delle gare; 
c. incoraggiano  ed  agevolano  la  conclusione,   da   parte   delle
    organizzazioni sportive, di accordi che  autorizzano  squadre  di
    controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i  loro
    membri a prove in altri Paesi. 
4. Le  Parti  si  riservano  il  diritto  di   adottare   regolamenti
  anti-doping  e  di  organizzare  controlli  anti-doping   di   loro
  iniziativa e sotto la  loro  responsabilita',  a  patto  che  siano
  compatibili con i principi pertinenti della presente Convenzione.