(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                             Laboratorio 
1. Ciascuna parte si impegna: 
a. ad istituire oppure a facilitare l'istituzione sul suo  territorio
    di uno o piu' laboratori di controllo anti-doping suscettibili di
    essere approvati in conformita'  con  i  criteri  adottati  dalle
    organizzazioni sportive internazionali  competenti  ed  approvate
    dal gruppo di vigilanza ai sensi dell'articolo 11.1.b ; oppure 
b. ad aiutare le sue organizzazioni sportive ad avere accesso a  tale
    laboratorio sul territorio di un'altra Parte. 
2. Questi laboratori sono incoraggiati a: 
a. adottare  i  provvedimenti  opportuni  per  reclutare   conservare
    formare e riciclare personale qualificato; 
b. intraprendere appropriati  programmi  di  ricerca  e  di  sviluppo
    concernenti gli agenti di doping ed i metodi utilizzati o che  si
    presume siano utilizzati ai fini del doping nello  sport  nonche'
    nei settori della biochimica e della farmacologia  analitica  per
    pervenire ad una migliore comprensione degli effetti delle  varie
    sostanze sull'organismo umano e delle loro conseguenze a  livello
    di prestazioni sportive; 
c. pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati  derivanti  dalle
    ricerche.