(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
Collaborazione  con  le   organizzazioni   sportive   concernente   i
          provvedimenti che queste ultime devono adottare. 
1. Le Parti si  impegnano  ad  incoraggiare  le  loro  organizzazioni
    sportive   e,   tramite   esse   le    organizzazioni    sportive
    internazionali  ad  elaborare  e  ad  applicare   ogni   adeguato
    provvedimento di loro competenza per la lotta  contro  il  doping
    nello sport. 
2. A tal fine esse incoraggiano le  loro  organizzazioni  sportive  a
    precisare e ad armonizzare i loro rispettivi diritti, obblighi  e
    doveri, e soprattutto ad armonizzare i (le) loro: 
a. regolamenti anti-doping sulla base dei regolamenti adottati  dalle
    organizzazioni sportive internazionali competenti; 
b. elenchi di classi farmacologiche di agenti di doping e  di  metodi
    vietati  di  doping,  sulla  base  delle  liste  adottate   dalle
    organizzazioni sportive internazionali competenti: 
c. procedure di controllo anti-doping; 
d. procedure  disciplinari,  applicando  i  principi  riconosciuti  a
    livello internazionale della giustizia naturale e  garantendo  il
    rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi che sono oggetto
    di sospetti, ed in particolare i seguenti principi: 
        i. l'organo  istruttorio  deve  essere  distinto  dall'organo
        disciplinare; 
        ii.  riconoscimento  del  diritto  ad  un  processo  equo  ed
        all'assistenza e rappresentanza; 
        iii  previsione  di  disposizioni   chiare   e   di   pratica
        applicazione che consentano di presentare ricorso contro ogni
        sentenza pronunciata; 
e. procedure di applicazione di sanzioni affettive  ai  responsabili,
    medici  ,  veterinari,  allenatori,   fisioterapeuti   ed   altri
    responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti  anti-doping
    da parte degli sportivi; 
f. procedure per il mutuo riconoscimento di sospensione  e  di  altre
    sanzioni imposte  da  altre  organizzazioni  sportive  nel  paese
    stesso o in un altro paese. 
3. Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive ad: 
a. istituire, in numero sufficiente perche' siano efficaci, controlli
    anti-doping non solo durante le gare ma anche senza preavviso  in
    ogni momento opportuno fuori dalle gare: tali controlli  dovranno
    essere svolti in maniera equa per tutti gli sportivi e comportare
    prove effettuate ripetutamente su sportivi di  entrambi  i  sessi
    selezionati, qualora se ne ravvisi la necessita', a caso; 
b. stipulare con le organizzazioni sportive di altri  Paesi,  accordi
    che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in  uno
    di questi Paesi a prove effettuate da una  squadra  di  controllo
    anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese; 
c. precisare ed armonizzare i  regolamenti  concernenti  l'ammissione
    alle manifestazioni sportive, ivi inclusi i criteri anti-doping; 
d. incoraggiare gli sportivi a  partecipare  attivamente  alla  lotto
    contro  il  doping   condotta   dalle   organizzazioni   sportive
    internazionali; 
e. utilizzare pienamente ed efficacemente  le  attrezzature  poste  a
    loro disposizione per l'analisi anti-doping nei laboratori di cui
    all'articolo 5, sia durante le gare che fuori di esse; 
f. ricercare  metodi  scientifici  di  addestramento   ed   elaborare
    principi direttivi volti a proteggere gli sportivi di  ogni  eta'
    adattati ad ogni sport.