Articolo 7 Collaborazione con le organizzazioni sportive concernente i provvedimenti che queste ultime devono adottare. 1. Le Parti si impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, tramite esse le organizzazioni sportive internazionali ad elaborare e ad applicare ogni adeguato provvedimento di loro competenza per la lotta contro il doping nello sport. 2. A tal fine esse incoraggiano le loro organizzazioni sportive a precisare e ad armonizzare i loro rispettivi diritti, obblighi e doveri, e soprattutto ad armonizzare i (le) loro: a. regolamenti anti-doping sulla base dei regolamenti adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti; b. elenchi di classi farmacologiche di agenti di doping e di metodi vietati di doping, sulla base delle liste adottate dalle organizzazioni sportive internazionali competenti: c. procedure di controllo anti-doping; d. procedure disciplinari, applicando i principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi che sono oggetto di sospetti, ed in particolare i seguenti principi: i. l'organo istruttorio deve essere distinto dall'organo disciplinare; ii. riconoscimento del diritto ad un processo equo ed all'assistenza e rappresentanza; iii previsione di disposizioni chiare e di pratica applicazione che consentano di presentare ricorso contro ogni sentenza pronunciata; e. procedure di applicazione di sanzioni affettive ai responsabili, medici , veterinari, allenatori, fisioterapeuti ed altri responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti anti-doping da parte degli sportivi; f. procedure per il mutuo riconoscimento di sospensione e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nel paese stesso o in un altro paese. 3. Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive ad: a. istituire, in numero sufficiente perche' siano efficaci, controlli anti-doping non solo durante le gare ma anche senza preavviso in ogni momento opportuno fuori dalle gare: tali controlli dovranno essere svolti in maniera equa per tutti gli sportivi e comportare prove effettuate ripetutamente su sportivi di entrambi i sessi selezionati, qualora se ne ravvisi la necessita', a caso; b. stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese; c. precisare ed armonizzare i regolamenti concernenti l'ammissione alle manifestazioni sportive, ivi inclusi i criteri anti-doping; d. incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotto contro il doping condotta dalle organizzazioni sportive internazionali; e. utilizzare pienamente ed efficacemente le attrezzature poste a loro disposizione per l'analisi anti-doping nei laboratori di cui all'articolo 5, sia durante le gare che fuori di esse; f. ricercare metodi scientifici di addestramento ed elaborare principi direttivi volti a proteggere gli sportivi di ogni eta' adattati ad ogni sport.