(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                     Cooperazione internazionale 
1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente
    Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra  le  loro
    organizzazioni sportive. 
2. Le Parti si impegnano a: 
a. incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare  a  favore
    dell'applicazione delle disposizioni della  presente  Convenzione
    in seno a tutte le organizzazioni  sportive  internazionali  alle
    quali sono affiliate,  in  particolare  mediante  il  rifiuto  di
    omologare i record mondiali o regionali  non  accompagnati  dalle
    risultanze negative di una prova anti-doping autenticata; 
b. promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di
    controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformita'  con
    l'articolo 5; 
c. istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra  i  loro
    organismi, autorita' ed organizzazioni  competenti,  al  fine  di
    conseguire anche a livello internazionale,  gli  scopi  enunciati
    all'articolo 4.1. 
3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti  in
    conformita' con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad
    aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e
    le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.