(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                    Comunicazione di informazioni 
Ciascuna  Parte  trasmette  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
    d'Europa, in una delle lingue ufficiali  del  Consiglio  d'Europa
    tutte  le  informazioni  pertinenti  relative  ai   provvedimenti
    legislativi  o  altri  che  essa  avra'  adottato  al   fine   di
    conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.