Art. 11.
          Piani per l'inserimento professionale dei giovani
             nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
  1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
  " 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono  redatti  dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro,  ovvero  da ordini e/o collegi
professionali sulla  base  di  apposite  convenzioni  predisposte  di
concerto  con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.".
  2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "  7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a  cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di  criteri  fissati  dalle
commissioni regionali per l'impiego.".
  3.  Per  l'assegnazione  dei  giovani  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
e).
  4.  I  piani  di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.