Art. 12.
          Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
            dirigenziale e sostegno alla piccola impresa
  1.  Sulla  base  delle  direttive  del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono  stipulare,  con
le  confederazioni  sindacali  dei  dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative,   convenzioni   mirate    allo    svolgimento,    in
collaborazione  con  le predette organizzazioni, di attivita' utili a
favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui  rapporto  di  lavoro
sia cessato.
  2.  Alle  imprese  che  occupano  meno  di  cento dipendenti, ed ai
consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di  lavoro  a
termine dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per ciascuno dei
predetti  lavoratori,  un  contributo  pari  al  50  per  cento della
contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una  durata  non
superiore  a  dodici  mesi  e nei limiti dell'autorizzazione di spesa
pari a lire 10 miliardi annui a decorrere  dall'anno  1995.  Ai  fini
della  concessione  del predetto beneficio sono stipulate convenzioni
tra l'agenzia per l'impiego, le  associazioni  rappresentative  delle
predette  imprese  e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui
al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo  gli  obiettivi  di
sostegno  alla  piccola  impresa fissati in un programma definito dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite  le  predette
parti  sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene
mediante  conguaglio.  Al  termine  di  ciascun  anno  gli   istituti
previdenziali  chiedono  al  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
  3. La misura delle agevolazioni di  cui  al  comma  2  puo'  essere
modificata,  in  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  ed  in
coerenza con le finalita' promozionali  del  presente  articolo,  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.