Art. 14.
                    Piccola societa' cooperativa
  1.  La  piccola  societa'  cooperativa, quale forma semplificata di
societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da  persone
fisiche  in  numero  non  inferiore  a cinque e non superiore ad otto
soci.
  2. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere  l'indicazione  di  "piccola  societa'  cooperativa".  Tale
indicazione non puo' essere usata da societa'  che  non  hanno  scopo
mutualistico.
  3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative
alle  societa'  cooperative in quanto compatibili con le disposizioni
del presente articolo.
  4. Il  potere  di  amministrazione  puo'  essere  attribuito  dallo
statuto   ad   un  amministratore  unico,  ovvero  all'assemblea.  In
quest'ultimo caso e' necessaria l'indicazione dell'organo dotato  del
potere di rappresentanza legale.
  5.  Alla  piccola  societa'  cooperativa  si  applicano le norme in
materia  di  collegio  sindacale   previste   per   la   societa'   a
responsabilita'  limitata  di  cui  agli articoli 2488 e seguenti del
codice civile.
  6. Nella piccola societa' cooperativa per le  obbligazioni  sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
  7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola societa'
cooperativa  deve  deliberare  la  propria trasformazione in societa'
cooperativa.  La  piccola  societa'  cooperativa  puo'   trasformarsi
esclusivamente in societa' cooperativa.
  8.  Alla  trasformazione  e  alla  fusione  della  piccola societa'
cooperativa si applicano gli articoli  2498  e  seguenti  del  codice
civile.