Art. 15.
      Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
  1.  Il  termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, per  la  gestione  temporanea  delle  miniere
carbonifere   del   Sulcis,  e'  prorogato  al  30  giugno  1996.  La
Carbosulcis S.p.a.  cessa  dalle  funzioni  di  gestione  e  mantiene
l'affidamento  delle  miniere quale custode, sulla base delle attuali
modalita'  operative,  con  il  mantenimento  degli  attuali  livelli
occupazionali  e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma
2.
  2. Alle esigenze finanziarie  per  l'attuazione  del  comma  1,  la
Carbosulcis S.p.a. provvede:
    a)   con   le   risorse   rinvenienti  dalla  medesima  societa',
accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11  della  legge  6  ottobre
1982,  n.  752,  e  successive modificazioni, per la restituzione dei
contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della  citata  legge  n.
752  del  1982, per i quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano
di recupero;
    b) con una quota pari all'80 per cento  delle  risorse  derivanti
dall'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m), della legge 29 marzo 1985, n. 110,  comprensive  degli  interessi
maturati  alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
parte non ancora utilizzata destinata alla  costruzione  in  Sardegna
del  centro  di  ricerca  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente  quota  del  20  per
cento   delle  risorse  suddette  resta  nelle  disponibilita'  della
societa' costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985,  per
il  conseguimento  degli  scopi  sociali. Le somme di cui al presente
comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai  soggetti
detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro,
ad  apposito  capitolo  da  istituire nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  si  provvede  a
stabilire  i  criteri  e  le modalita' di rendicontazione delle somme
assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
  4. La presa in consegna delle  strutture  minerarie  da  parte  del
nuovo  concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione  di  tutto  il
personale  in  forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta  giorni  dal  momento  del  rilascio   delle   autorizzazioni,
necessarie  per  l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli
impianti.