Art. 16.
           Norme in materia di finanziamento dei patronati
  1.  Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato
e di assistenza sociale per  l'esercizio  1991  sono  definitivamente
ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che hanno operato nell'anno
stesso, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, sulla base delle
aliquote di ripartizione concordate con  documenti  sottoscritti  dai
legali  rappresentanti  degli  istituti  interessati  ed inoltrati ai
predetti  Ministeri  entro  il  31  luglio  1992.  Restano  ferme  le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
  2.  Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato
e  di  assistenza  sociale  per  gli  esercizi  1992  e   1993   sono
definitivamente  ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che  hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
    a)  quanto  al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato
delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto
nazionale confederale di assistenza  (INCA),  Istituto  nazionale  di
assistenza  sociale  (INAS)  e  Istituto  di  tutela  e assistenza ai
lavoratori (ITAL);
    b) quanto al 28,90 per cento tra i  seguenti  istituti:  Ente  di
patrocinio  e  di  assistenza  per  i  coltivatori  agricoli (EPACA),
Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente  nazionale
di   assistenza  sociale  per  gli  esercenti  attivita'  commerciali
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e  patronato  per
gli  artigiani  (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani
(EASA),  Istituto  per  la  tutela  e  l'assistenza  degli  esercenti
attivita'  commerciali,  turistiche  e  dei  servizi  (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
    c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti:  Istituto di
patronato  per  l'assistenza  sociale  (IPAS),  Ente   nazionale   di
assistenza   sociale  (ENAS),  Ente  nazionale  per  l'assistenza  ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato della Confederazione delle  libere  associazioni  artigiane
italiane  (CLAAI),  Ente  nazionale confederale assistenza lavoratori
(ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai  lavoratori  (INPAL),
Istituto  di  patronato e di assistenza sociale per il clero italiano
(FACI), Servizio italiano assistenza sociale per  i  servizi  sociali
dei   lavoratori   (SIAS),   Patronato   dell'associazione  cristiana
artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).
  3. Ai fini della determinazione delle aliquote da  riconoscersi  ai
singoli  istituti,  ciascun  raggruppamento  fara'  pervenire,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e  del  tesoro  un
documento   sottoscritto  da  tutti  i  legali  rappresentanti  degli
istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante  l'indicazione
delle   aliquote   concordate   con   riferimento  all'organizzazione
esistente ed  alle  attivita'  assistenziali  svolte  sul  territorio
nazionale ed all'estero.
  4.  Rimangono  acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,  relativi
sino  all'esercizio  1990,  dagli  enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
  5. In attesa di pervenire ad un  riordinamento  della  legislazione
regolante  gli  istituti  di  patronato  e di assistenza sociale, una
quota non  superiore  allo  0,10  per  cento  delle  somme  destinate
annualmente  all'erogazione  del  contributo  al  finanziamento degli
istituti stessi e'  utilizzata  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  per  procedere, con proprio personale dipendente
che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni  presso  le
sedi  degli  istituti  stessi  all'estero  finalizzate  alla verifica
dell'organizzazione e dell'attivita' di  tali  sedi.  Le  somme  sono
iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Le  predette  somme  non
impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono  esserlo  per  le
medesime finalita' nell'esercizio successivo.
  6.  Il  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza  sociale,  ha  facolta'  di  integrare,  con  propri
decreti,  le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa relativi
all'attuazione del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato  29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente
ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio  rispetto
a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.