Art. 17.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici
  1.  All'articolo  17  del  decreto-legge  23  giugno  1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1996";
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Il  termine  per  la  trasmissione  dei   conti   di   cui
all'articolo  60,  comma  1,  del  regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, relativamente alle attivita' demandate al commissario  ad  acta
di  cui  al  comma  precedente  scade  alla  data di cessazione delle
stesse.".
  2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo  4,
comma  1,  del  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341, l'importo di  lire
230  miliardi  e'  destinato  al completamento funzionale delle opere
infrastrutturali da realizzare, in regime di  concessione,  ai  sensi
dell'articolo  39  del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.  Le  predette
somme  sono  riassegnate direttamente dall'entrata del bilancio dello
Stato all'apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.