Art. 18.
                         Disposizioni finali
  1.  Al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate  le
seguenti  modifiche:  all'articolo  16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del comma 14, sono soppressi;  all'articolo  16,  comma  14,  secondo
periodo,  le  parole:  "30  settembre  1994"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 marzo 1995"  e  le  parole:  "31  dicembre  1994"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto  all'articolo  3  del
decreto  medesimo"  sono  soppresse.  All'articolo  3,  comma  3, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  dopo  le  parole:  "del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale" sono aggiunte le
seguenti:  ",  di  concerto  con  il   Ministro   del   tesoro".   La
rappresentanza  di  parte  datoriale  nel  consiglio  di  indirizzo e
vigilanza dell'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP),  fissata  in  dodici membri
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479,  e'  ripartita  tra  due rappresentanti delle regioni, due delle
province, uno dei  comuni  ed  uno  delle  aziende  speciali  di  cui
all'articolo  23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero  del  tesoro
ed uno del Ministero dell'interno.
  2.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "  1.  Entro  tre  mesi  dalla
stipulazione  del  primo  contratto collettivo di lavoro il personale
degli enti di cui all'elenco A puo'  optare  per  la  permanenza  nel
pubblico  impiego.  Ad  esso  si  applicano  le  norme della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  e  successive  modificazioni.  Le opzioni esercitate entro il 31
marzo 1995 si  intendono  prive  di  effetto  ove  non  espressamente
confermate  entro  il  30  giugno  1995." e al comma 2 e' aggiunto il
seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente
all'atto di trasformazione in  persona  giuridica  privata,  conserva
l'iscrizione   nell'apposito   elenco   speciale   degli  avvocati  e
procuratori se e fino a quando  duri  il  rapporto  di  lavoro  e  la
collocazione  presso  l'ufficio  legale  predetto.".  Gli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
509,  fino  a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto
previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
legislativo   n.   509  del  1994,  hanno  facolta'  di  revocare  la
deliberazione di trasformazione in enti privatizzati  con  le  stesse
procedure  e  modalita'  previste  dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 509 del 1994, per tale  deliberazione.  La  revoca  ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
  3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge  31  gennaio  1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  istituito  ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalita'  di  promozione  e  sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
  4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio  1993,  n.  236,  ed  assegnate  sullo stato di previsione del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  qualora   non
impegnate  nell'esercizio  finanziario di competenza potranno esserlo
in quello successivo. Le somme  stanziate  sul  capitolo  8032  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario  potranno
esserlo  fino  al  terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della   previdenza   sociale   non  impegnate  in  ciascun  esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
  5. La scadenza del termine per  la  comunicazione  delle  scelte  e
delle  notizie  di  cui  all'articolo  19,  comma 11, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  4  giugno
1993,  n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni
per l'esercizio del commercio ambulante e' rinviata  al  31  dicembre
1995.
  6.  La  scadenza  del  termine  per  il  rilascio prioritario delle
autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b),  del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 giugno 1993, n. 248, e' rinviata al 31 dicembre 1996.
  7.  Fino  al  31  dicembre 1997, la commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
successive  modificazioni  e integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un
limite di dieci unita', di dipendenti  del  Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  di  amministrazioni  dello  Stato o enti
pubblici  che  svolgano  la  propria  attivita'  nelle   materie   di
pertinenza  della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il
personale con qualifica di dirigente, sono collocati,  con  l'assenso
degli  interessati,  in posizione di comando o di distacco. Gli oneri
relativi  al   trattamento   economico   restano   a   carico   delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi'
assumere,  direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non  superiore
a dieci dipendenti.
  8.  All'articolo  9,  comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  9.  La  Commissione  centrale  per l'impiego di cui all'articolo 26
della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  e'  integrata  da  due  rappresentanti  dei datori di
lavoro  e  da  due  rappresentanti  dei  lavoratori.   Al   comma   3
dell'articolo  2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni.".
  10. Il personale gia'  dipendente  dall'ente  "Colombo  92"  ed  in
servizio  alla  data  del  31  dicembre  1994  presso  la gestione di
liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a  decorrere  dal  1
luglio  1995,  alle  dipendenze  del  comune di Genova e collocato in
apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo,  con  applicazione
del  trattamento  economico  e  giuridico  del personale del comparto
regioni-autonomie  locali,  per  essere  prioritariamente  utilizzato
nella  gestione  del  complesso  immobiliare  trasferito al comune di
Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579.  Alla  relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
  11.  Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle  leggi  sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978,   n.   218,   possono   deliberare
l'elevazione  dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
  12. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica  di  cui
all'articolo  8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per la partecipazione alle riunioni  della  commissione  medesima  un
gettone  di  presenza  il  cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri  componenti  il  trattamento  economico  di  missione  secondo
modalita'  e  misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente
generale C delle  amministrazioni  dello  Stato.  Al  relativo  onere
nonche'  a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca
funzionali ai compiti  attribuiti  alla  commissione  predetta  e  da
quest'ultima   deliberate,  complessivamente  previsti  in  lire  106
milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  nel
capitolo  4603  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1995  e  corrispondenti  capitoli
per gli anni successivi.
  13.  Per  gli  adempimenti  assicurativi connessi all'attuazione di
progetti di lavori socialmente  utili  da  parte  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel  limite  massimo  di  lire  3
miliardi.
  14. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai  sensi  dell'articolo  24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con
qualifica  di  esperto  o  direttore,  puo'  essere   temporaneamente
impiegato  anche  presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli  oneri  relativi
al   trattamento  economico  rimangono  a  carico  delle  agenzie  di
provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e  il  rimborso
spese  per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  presso  cui  viene
effettuata la prestazione.
  15. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del
Ministero  dei  beni  culturali  ed ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la  realizzazione  dei  progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 5.
  16.  All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
marzo  1995,  n. 95, le parole:  "di lire 5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
  17. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9  agosto  1995,  n.
345,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ne'  sono  dovuti
interessi".
  18.  All'articolo  1-bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi'  destinate  alla
promozione  di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, sulla base di un programma definito  dal  Ministro  del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni
nazionali operanti nel  settore.  I  benefici  sono  concessi,  nella
misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente
o  socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4,
comma 3, della predetta legge. Le  domande  per  la  concessione  del
beneficio  sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, competente per territorio.".
  19. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio  1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
  20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto.