Art. 19.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                    Ministri e Ministro del tesoro
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                    previdenza sociale
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                    della programmazione economica
                                  CLO',  Ministro dell'industria, del
                                    commercio  e  dell'artigianato  e
                                    del commercio con l'estero
 Visto, il Guardasigilli: DINI
                            ____________
                                                            TABELLA A
            (prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1)
 A) Valore marche previdenziali.
   Per  dichiarazioni,  per importazioni definitive, per esportazioni
definitive,   per   temporanee   importazioni   e   per    temporanee
esportazioni,   per   cauzioni  merci  estere,  per  introduzioni  in
deposito, per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e  lasciapassare
merci estere:
    se il valore dichiarato della merce
non supera L. 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . . .    L. 2.000
    se il valore suddetto supera L. 30.000.000
ma non L. 60.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  2.600
    se il valore suddetto supera L. 60.000.000
ma non L. 160.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . ..    "  4.000
    se il valore suddetto supera L. 160.000.000
ma non L. 300.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . ..    "  7.000
    se il valore suddetto supera L. 300.000.000
ma non L. 500.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . ..    " 20.000
    se il valore suddetto supera L. 500.000.000           " 40.000
   Per manifesti di partenza e manifesti delle merci
arrivate per nave:
    di stazza netta fino a 1.000 tonnellate . . . . ..    "  5.000
    di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate
ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . . . . . ..    " 10.000
    di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate
ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . . . . . . . . .    " 20.000
    di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . ..    " 40.000
   Per ogni estratto manifesto . . . . . . . . . . . .    "  2.600
   Per manifesti di partenza e manifesti delle merci
arrivate per aeromobili . . . . . . . . . . . . . . ..    "  5.000
   Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento
ad essa inerente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  2.600
   Per ogni istanza . . . . . . . . . . . . . . . . ..    "  4.000
   Per  i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo
20 del decreto del Ministro delle finanze in data  30  ottobre  1973,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il
valore del  contributo  e'  quello  stabilito  per  le  dichiarazioni
doganali da essi sostituite o in essi comprese.
   Per  ogni  prestazione  professionale non riferita a dichiarazione
doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo  7,  commi
1-sexies  e  1-septies,  del  decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66:  5
per   cento   sull'importo   del   corrispettivo  fatturato  mediante
versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e  non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
   Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
   L'importo  del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto
al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi: L.
3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L.  2.160.000
per contributi di cui al punto A).
   Nell'ipotesi   in   cui  il  valore  dei  versamenti  relativi  ai
contributi di cui al punto  A)  sia  inferiore  a  L.  2.160.000  gli
interessati   dovranno   effettuare  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.