Art. 2.
               Disposizioni in materia di collocamento
  1.  Nell'ambito  di  applicazione della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati  e
gli  enti  pubblici  economici  procedono  direttamente  a  tutte  le
assunzioni. Restano ferme le  norme  in  materia  di  iscrizione  dei
lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui
all'articolo  8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo
2  del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
  2.  Entro  cinque  giorni  dall'assunzione  effettuata ai sensi del
comma  1,  il  datore   di   lavoro   deve   inviare   alla   sezione
circoscrizionale   per  l'impiego  una  comunicazione  contenente  il
nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  data  dell'assunzione,  la
tipologia  contrattuale,  la  qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto  a
consegnare    al    lavoratore,    all'atto    dell'assunzione,   una
dichiarazione, sottoscritta, contenente i  dati  della  registrazione
effettuata  nel  libro  matricola  in  uso.  Nel  caso  in cui non si
applichi il contratto collettivo il  datore  di  lavoro  e'  altresi'
tenuto  ad  indicare  la  durata  delle  ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento  e  la  durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro.
  4.  Nei  confronti  del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della  previdenza   sociale   (I.N.P.S.)   prevista   dalle   vigenti
disposizioni.  Il  predetto  Istituto provvede periodicamente a darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
  5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare  delle  agevolazioni
eventualmente  previste  per l'assunzione, la comunicazione di cui al
comma 2, viene integrata con l'indicazione  degli  elementi  all'uopo
necessari.  La  sezione  circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti  comunicazioni   agli   enti   gestori   delle   predette
agevolazioni.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto,   viene   determinato  un  modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
  6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui  ai  commi  precedenti  per  il  tramite  dei
soggetti  di  cui  all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
ovvero dell'associazione sindacale dei datori di  lavoro  alla  quale
egli  aderisca  o  conferisca  mandato. Nei confronti di quest'ultima
puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni
e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma
del citato articolo 5.
  7.  Ai  fini  del  computo  della riserva prevista dall'articolo 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto  delle  assunzioni
previste  dal  comma  1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle
effettuate  con  contratto  di  apprendistato  e  con  contratto   di
formazione  e  lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a),
del   decreto-legge   16   maggio   1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451,  nonche'  ad
eccezione  delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da
altra impresa, quando quest'ultima  appartenga  al  medesimo  gruppo,
ovvero  quando  il  passaggio  venga  effettuato  in  applicazione di
accordi collettivi di  gestione  delle  eccedenze  di  personale.  Le
assunzioni  effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di
formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano  nella
base di computo della predetta riserva.
  8.  Nelle  circoscrizioni  in cui sussiste un rapporto tra iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente
in  eta'  da  lavoro  inferiore  alla  media  nazionale,  la   misura
percentuale  di  cui  all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' ridotta al 6 per cento.  Alla  determinazione  delle
predette  circoscrizioni,  valida  anche ai fini dell'applicazione di
altre  norme  che  facciano  riferimento  al  medesimo  criterio,  si
provvede  annualmente  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
  9. Il datore di lavoro che  assume  senza  osservare  l'obbligo  di
riserva  di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa   prevista
dall'articolo   3,  comma  8,  primo  periodo,  per  ogni  lavoratore
riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente  al
predetto   obbligo,  non  puo'  godere  di  benefici  previsti  dalla
legislazione statale  e  da  quella  regionale,  con  riferimento  ai
lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.
  10.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56,  nell'ambito  della  convenzione  stipulata  ai
sensi  del  medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge  23  luglio
1991,  n.  223, nonche' di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a  quella  prevista
dalla  contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in
deroga alla vigente normativa.
  11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere
costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare  riguardo  ai
controlli   sul  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei  commi
precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente  dipendenti  dal  capo
dell'ispettorato  provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente
adibito anche personale di profilo  professionale  non  ispettivo  in
possesso  di adeguata professionalita'. A quest'ultimo personale sono
attribuiti,  per  il  periodo  della  adibizione,  i  poteri  di  cui
all'articolo   3   del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale  per il proprio personale, finalizzati allo svolgimento
di mansioni di addetti alla vigilanza o di ispettori,  a  parita'  di
livello  di inquadramento. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo  onere,  comprensivo  delle
spese  di missione per il personale interessato, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
  13.  In  attesa  della  riforma dei servizi all'impiego, gli uffici
regionali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  e  gli  uffici
provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  nonche' le
agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante  convenzione  con  enti
pubblici,  organismi  a  partecipazione  pubblica ed enti bilaterali,
nuovi  servizi  per  il  monitoraggio   del   mercato   del   lavoro,
l'orientamento   scolastico   e   professionale,   la   preselezione,
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonche'  lo  svolgimento
dei tirocini di cui all'articolo 8.
  14.  Salvo  diversa  determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche  amministrazioni
locali   o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che  si
presentano presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  nel
giorno   prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
attraverso  i  mezzi  di  informazione,  provvedono  a   dare   ampia
diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro  quindici
giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si  perviene
secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino
gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
  15.  Ai  fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste  nel  limite
massimo   di   sessanta   mesi,  salvo  diversa  deliberazione  delle
commissioni  regionali  per  l'impiego   le   quali   possono   anche
rideterminare,  ai  sensi  dell'articolo  10, comma 3, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli  elementi
che concorrono alla loro formazione.
  16.   Il   periodo   di  quattro  mesi  nell'anno  solare  previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio  1987,
n. 56, e' elevato a sei.
  17.  Con  riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilita' dei  contratti  a
termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato
che  esplica  mansioni di tipo professionale e dipendente da societa'
di servizi o studi professionali per attivita' da  svolgere  sia  sul
territorio nazionale che all'estero.
  18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al  fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in  materia  di  collocamento,  sono
dettate   disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.    345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e  le
denunce  dei  datori  di  lavoro,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per  la  materia
disciplinata  dal  citato  decreto del Presidente della Repubblica n.
346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
Fino  alla  data  di  entrata in vigore del decreto e comunque per un
periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dai citati decreti n.  345,  n.  346  e  n.  487,  capo  IV  e
l'allegata  tabella  dei criteri per la formazione delle graduatorie.
Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio  1994,  n.  608,  e'  eliminata  la  commissione regionale per
l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487  del
1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per quelle
del  personale  delle  agenzie  per  l'impiego di cui all'articolo 24
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da  assumere  con  contratto  di
diritto privato a termine.".
  19.  In  attesa  della  piena  attuazione del riordino degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  il
personale  dei  nuclei  dell'Arma  dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato provinciale del  lavoro  dipende,  funzionalmente,  dal
capo  dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e  operante  alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire  al  predetto
personale  i  poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi
di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
La dotazione organica del contingente dell'Arma  dei  carabinieri  di
cui  all'articolo  16  del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, e'  aumentata  di  centodue  unita'  di  cui  due
ufficiali, settanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
dieci  unita'  ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e
brigadiere capo, venti  unita'  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e
carabinieri.  All'onere  derivante  dall'incremento  valutato in lire
1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni  per  gli  anni
1996  e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto sul capitolo 1113 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale  per  l'anno  1995  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  20.  Contro  i  provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di  rilascio  e  revoca
delle    autorizzazioni   al   lavoro   in   favore   dei   cittadini
extracomunitari,  nonche'  contro  i  provvedimenti  adottati   dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di  lavoratori,
e'  ammesso  ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento  del   provvedimento   impugnato,   rispettivamente,   al
direttore   dell'ufficio   regionale   del  lavoro  e  della  massima
occupazione e al direttore  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno  1995,  continuano  ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
  21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5  e  6  del  presente
articolo  e  del  comma  8  dell'articolo  3, si applicano anche alle
assunzioni degli apprendisti. Sono abrogati il primo  comma,  lettera
a),  dell'articolo  23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonche' il
corrispondente  precetto  contenuto  nel  primo  comma,  lettera  a),
dell'articolo 29 della medesima legge.