Art. 3.
             Disposizioni in materia di lavoro agricolo
  1.   Al   fine   di  venire  incontro  alle  esigenze  di  maggiore
flessibilita' nelle  modalita'  di  assunzione  e  di  garantire  nel
contempo   il   tempestivo  accertamento  delle  giornate  di  lavoro
effettuate, anche con  rapporti  di  compartecipazione,  nel  settore
dell'agricoltura,  i  datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, mediante documenti tratti  dal  registro
di  impresa di cui al comma 2. L'obbligo di cui all'articolo 2, comma
2, e' adempiuto anche  nei  confronti  dell'INPS  e  viene  meno  nei
confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
continuano  ad essere assolti con le modalita' previste per gli altri
settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva  nelle
assunzioni  previsto  dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.
223, trova applicazione, con  riferimento  alle  assunzioni  a  tempo
determinato,  anche  ai  datori  di  lavoro  agricolo  che  nell'anno
precedente hanno  occupato  lavoratori  per  un  numero  di  giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera
c),  e  6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento
ad ambiti circoscrizionali,  dalle  commissioni  provinciali  per  la
manodopera  agricola  le quali possono altresi' determinare criteri e
modalita' di applicazione del predetto onere di riserva.
  2. I datori di lavoro agricolo devono tenere un registro di impresa
rilasciato  dall'INPS  subordinatamente  alla   presentazione   della
denuncia  aziendale  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375. I datori di  lavoro  agricolo  che,  sulla  base
della  denuncia  aziendale,  assumono  per  un numero di giornate non
superiore a 150, hanno facolta' di optare per un modello semplificato
di detto registro. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale sono determinate le caratteristiche del registro e
del  modello semplificato, le sue modalita' di tenuta, compilazione e
conservazione, le modalita' di accertamento delle giornate di  lavoro
degli  operai  agricoli  a  tempo  determinato,  dei  compartecipanti
familiari, dei piccoli coloni e dei piccoli  coltivatori  diretti  di
cui  all'articolo  8  della  legge  12 marzo 1968, n. 334, nonche' le
modalita' di compilazione e di pubblicazione, da parte dell'INPS,  di
elenchi  nominativi  annuali  e  trimestrali indicanti le giornate di
lavoro effettuate dai predetti lavoratori.
  3. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre  1995,
provvede  ad  inviare  alle  aziende  agricole  registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da tale data rilascia, dietro presentazione del  modulo  di  denuncia
aziendale,  il  registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo.  In  sede  di  prima  applicazione,   fermo   rimanendo
l'obbligo   della  presentazione  della  denuncia  aziendale,  l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per  un  numero
di giornate non superiore a 150.
  4.   La   commissione   circoscrizionale  per  il  collocamento  in
agricoltura puo' disporre l'integrazione degli elenchi nominativi  ai
sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, solo
per giornate di  lavoro  che  siano  state  oggetto  di  informazione
circostanziata  inviata in via riservata, dal lavoratore interessato,
al  capo  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio,  entro  i  termini  fissati  dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2.
  5.  Costituiscono  titolo   alle   prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali,  oltre  all'elenco  annuale,  anche la decisione della
commissione circoscrizionale per il collocamento  in  agricoltura  ai
sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.  83,  la
decisione  di  accoglimento  del  ricorso  di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato  del  lavoro  di  riconoscimento  al  lavoratore  di
giornate  lavorative  a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
  6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7
e 8, comma 4, del decreto legislativo 11  agosto  1993,  n.  375.  E'
altresi'  abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 15 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n.  7, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  11  marzo  1970, n. 83.   L'articolo 14, comma 1, della
citata legge n. 83 del 1970, non trova applicazione  con  riferimento
ai  rapporti  a  tempo  determinato.  La  denuncia  aziendale  di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.  375,  va
rinnovata   solo  nel  caso  di  modificazioni  aventi  significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di
cui al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente:  "  3.  Qualora  dal
raffronto  risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla
base  della  stima  tecnica  e'  significativamente  superiore   alle
giornate  risultanti  dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida
il datore di lavoro  a  fornirne  motivazione  entro  il  termine  di
quaranta   giorni.  Nel  caso  in  cui  non  venga  fornita  adeguata
motivazione e non siano stati individuati i lavoratori  utilizzati  e
le  relative  giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione
dei contributi da liquidare sulla base delle  retribuzioni  medie  di
cui  all'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.".  I
commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto  1993,
n. 375, sono sostituiti dai seguenti:
  "   1.   Chiunque  produca  dichiarazioni  di  manodopera  occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate  lavorative  perde,
ferme  restando  le  sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di  legge,  ivi  comprese  le  agevolazioni
ovvero   le   riduzioni  contributive  di  cui  al  presente  decreto
legislativo.
   2.  Le  agevolazioni  contributive  previste  dalla   legge   sono
riconosciute  ai  datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali  di  categoria  ovvero  i  contratti  collettivi
territoriali  ivi  previsti.".  L'articolo  14,  comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
  7.  Il  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' utilizzabile, nei limiti delle
risorse  allo  scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di
servizi di  trasporto  contemplati  da  convenzioni  stipulate  dalle
commissioni  regionali  per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  per  programmare  rilevanti  flussi
stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali
comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto
del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale previo parere
della Commissione centrale per l'impiego.
  8. L'omessa  o  infedele  compilazione  del  libro  matricola,  del
registro  di impresa e del modello semplificato previsti dal presente
articolo e dall'articolo 2, la mancata consegna al  lavoratore  della
dichiarazione  di  cui  all'articolo  2, comma 3, ed il mancato invio
alla  sezione  circoscrizionale  per  l'impiego  ed  all'INPS   della
comunicazione  di  cui  all'articolo  2,  comma 2, sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per  ciascun
lavoratore  interessato.  Ai  fini  dell'accertamento dell'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, la medesima sanzione  si
applica  a  carico  del datore di lavoro che si renda responsabile di
omessa o infedele registrazione sui  registri  d'impresa  di  cui  al
comma  2  e che ometta di tenere o di esibire i medesimi sul luogo di
lavoro o la loro copia qualora si sia avvalso della facolta'  di  cui
all'articolo  5  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12.  L'omessa,
incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti,
della dichiarazione della  manodopera  occupata,  e'  punita  con  la
sanzione  amministrativa  da  lire  25.000  a  lire  150.000 per ogni
lavoratore dipendente.  Per  quanto  non  espressamente  disposto  in
materia  di  tenuta  e  conservazione  del  registro di impresa e del
modello semplificato, si applicano  le  disposizioni  e  le  sanzioni
previste  dal  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie   professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124.
  9.  Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo e dall'articolo 2 sono versati su  apposito  capitolo  dello
stato  di  previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati
al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, concernente il Fondo per  l'occupazione  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.