Art. 4.
          Misure di carattere previdenziale e contributivo
  1.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
    a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
    1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono  elevati
nella misura di cui all'allegata tabella A;
    2)  si  applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
503.  L'articolo  31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto
del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie  generale  -  n.  303  del  24  novembre  1973,  e'
abrogato;
    3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di
eta'  per  il  diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25
del regolamento del Fondo, la tabella  A,  sezione  uomini,  allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
    4)  cessano  di  maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del  regolamento
del   Fondo   previdenziale  di  cui  al  presente  comma.  L'importo
dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31  dicembre  1993,  viene
liquidato   al  conseguimento  delle  prestazioni  pensionistiche  e,
comunque, non prima della maturazione del requisito di  eta'  per  il
diritto  alla  pensione  ordinaria  a  carico  del Fondo. All'importo
dell'indennita' di buonuscita,  maturato  al  31  dicembre  1993,  si
applicano  le  disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120
del codice civile, come sostituito dall'articolo  1  della  legge  29
maggio  1982,  n.  297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita'  di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
    b)   e'  autorizzata  l'erogazione  di  un  contributo  al  Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri  doganali  pari  a
lire 12 miliardi per l'anno 1994 e 8,6 miliardi per l'anno 1995.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto  a  lire  12  miliardi  per  l'anno  1994,  a   carico   dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno;
quanto  a  lire  3  miliardi  per l'anno 1995 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; quanto a  lire  5,6  miliardi  per
l'anno  1995  a  carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del
presente decreto.
  3. Le posizioni assicurative  costituite  dalla  Societa'  italiana
degli  autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente nazionale di assistenza per gli  agenti  e  rappresentanti  di
commercio  (ENASARCO),  in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza  disciplinato
dalla  legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione  assicurativa  in  vigore  al  30  giugno  1983,   potranno
richiedere,  entro  il  termine  di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo  8  della
legge  2 febbraio 1973, n.  12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta data del requisito  di  almeno  cinque  anni  di  anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
  4.  Ai  fini  del  diritto  e  della misura di un'unica pensione, i
contributi  previdenziali  versati  alla  Cassa  di  previdenza   dei
dipendenti  enti  locali  (CPDEL)  per  il  periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991,  n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono
trasferiti   d'ufficio   all'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti italiani (INPGI) senza  oneri  a  carico  dei  lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio   1979,   n.   29,   con   esclusione  della  corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
  5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma  1-
bis,  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
  6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a  carico
dell'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello  spettacolo  (ENPALS),  e'  autorizzata  l'erogazione   di   un
contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a 35
miliardi per l'anno 1995 e a 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.
  7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: mediante corrispondente
riduzione  dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a  lire  35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno
1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al
Ministero della sanita', nonche', quanto a lire 15,1 miliardi per  il
1996  e  a  lire  14,6  miliardi per il 1997, mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi  anni  dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
  8.  Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati  alla  vigilanza  sugli   obblighi   contributivi   delle
attivita'   dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  le
disposizioni di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre
1987,  n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del  decreto-legge
29  marzo  1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 166,  si  applicano  alla  Societa'  italiana  autori
editori   (SIAE)  e  all'Unione  nazionale  incremento  razze  equine
(UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la  SIAE  e  l'UNIRE
per  la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle
imprese dello spettacolo e dello sport.
 9. Il termine del  31  marzo  1995  per  la  regolarizzazione  degli
obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata
di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e'  differito  al  31  maggio 1995. Per effetto delle modifiche
apportate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
al predetto articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti  ai  commi
7,  9,  10,  lettera  b),  e  11,  devono  intendersi unificati al 31
dicembre  1995  ed  il  riferimento  all'anno 1995 di cui al comma 14
adeguato all'anno 1996. In caso di regolarizzazione, non si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi  9   e   10,   del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
  10. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso  che
gli    esercenti    impianti    trasporto   a   fune   sono   esclusi
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei  guadagni  degli
operai  dell'industria.    I  versamenti  contributivi  effettuati in
applicazione delle norme predette,  se  eseguiti  anteriormente  alla
data  del  14  giugno  1995,  restano  salvi  e  conservano  la  loro
efficacia, anche ai fini delle  relative  prestazioni,  fino  a  tale
data.
  11.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  "9-bis.  La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata  normale  annua  della  prestazione  di  lavoro
espressa in ore.
  9-ter.  La  retribuzione  minima  oraria  da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e'  stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.".
  12.  Alle  minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti  dall'articolo  5,
commi  9-bis  e  9-ter,  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
come  modificato  dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a  decorrere  dal  1996,  si
provvede:
    a) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero;
    b) quanto a lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1996, mediante
utilizzo  delle maggiori entrate fiscali derivanti dai predetti commi
9-bis e 9-ter.
  13. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del  decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  si  applica  alle  imprese industriali della
provincia di Gorizia  e  va  interpretato  nel  senso  che  l'obbligo
contributivo  di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera  comunque  assolto  con  gli  adempimenti  per  i
periodi  precedenti  la  data  di  entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  anche  se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle  minori
entrate  per  l'INPS  si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451.
  14.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL  secondo  la  normativa
vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi
premi  in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo  1994,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 83 dell'11 aprile 1994. Dalla medesima
data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre
prestazioni, comprese quelle relative agli  eventi  infortunistici  e
alle  manifestazioni  di malattie professionali verificatisi entro il
31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
  15. Con la stessa decorrenza di cui al  comma  1,  lettera  a),  il
personale   navigante   dell'Ente   ferrovie   S.p.a.  e'  assicurato
all'Istituto di previdenza per il settore marittimo  (IPSEMA)  contro
gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  con  la
corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso istituto.
Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto  istituto  tutte
le  rendite  e  tutte  le altre prestazioni, comprese quelle relative
agli  eventi  infortunistici  e  alle  manifestazioni   di   malattie
professionali  verificatisi  entro  il  31 dicembre 1995 e non ancora
definiti entro tale data.
  16. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal  1
gennaio  1996,  delle  prestazioni  in  essere  al  31 dicembre 1995,
nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale  data  determinate
da  eventi  infortunistici  o  da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995,  l'Ente  ferrovie  S.p.a.  provvedera'  al
versamento  di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da definire, entro il 31 dicembre 1995, con decreti del Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti l'INAIL  e  l'IPSEMA,  per  la  parte  di  rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
  17.  All'articolo  1,  comma  32,  lettera b), della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole: "nel medesimo anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nel corso dell'anno 1996".